Codice civile

Art. 1310 c.c. — Prescrizione

[1]Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

[2]La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

[3]La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1310 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    29 maggio 2026

    Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri e dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione, potendo, peraltro, fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, comma 1, c.c. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1310 c.c. · Art. 1203 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 363 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28119/2025

    22 ottobre 2025

    La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.

    Art. 1310 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24037/2025

    27 agosto 2025

    In caso di scissione societaria parziale, ove la notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa sia invalida mentre risulti validamente e tempestivamente eseguita quella nei confronti della società beneficiaria, obbligata in solido per i debiti erariali riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione, deve escludersi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo nei riguardi della prima, trovando applicazione gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali, previsti dall'art. 1310 c.c. con riguardo alla prescrizione, i quali determinano la conservazione del diritto all'esplicazione dei poteri d'accertamento, anche quando l'atto impositivo risulti validamente notificato solo ad alcuni dei debitori solidali.

    Art. 1310 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 2506 c.c. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12928/2024

    10 maggio 2024

    La Terza Sezione Civile, in tema di estensione delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. ai coobbligati solidali, ha affermato che l’art. 1310, comma 2, c.c. – ove dispone che «La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione» – si applica alle sole obbligazioni solidali passive riconducibili ad una eadem causa obligandi. Quando, invece, la causa obligandi non è comune, ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell’obbligazione, la norma dell’art. 1310, comma 2, c.c. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione, relativa al rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell’interesse (c.d. unisoggettivo), si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato, che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro. Da tale principio generale discende, dunque, che, in relazione all’ipotesi di “solidarietà atipica” tra assicuratore della responsabilità civile per la circolazione stradale e responsabile civile, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa, ex lege obbligata all’indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.

    Art. 1310 c.c. · Art. 2941 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 8/1975

    Questione infondata
    16 gennaio 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi: la norma, infatti, inserita nel sistema degli effetti della obbligazione solidale, non si pone in contrasto, così come denunciato dal giudice a quo, con gli artt. 3, comma primo, e 24 della Costituzione. Infatti, perché si produca l'effetto conservativo del diritto del creditore a sensi dell'art. 1310, comma primo, c.c. non è richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario: detto effetto incide, infatti, direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale e si riflette inevitabilmente ed automaticamente sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi, in quanto coinvolge l'intero rapporto obbligatorio. Non occorre disparità di trattamento ingiustificata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo di cui all'art. 1310, comma primo, e il debitore unico o altro condebitore solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico è diversa, in modo evidente, e quindi è del tutto corretto che la disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perché l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo ai fini della produzione dell'effetto conservativo del diritto del creditore, effetto che si produce a sensi dell'art. 1310, comma primo, non è influente ai fini della valutazione della posizione giuridica del condebitore solidale.

    Art. 1310 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Vi sono inoltre fatti che, per la loro essenza, non sono suscettibili di estensione oltre la sfera di coloro nei cui confronti si verificano. Tale è la sospensione della prescrizione, che è conseguenza sempre di una situazione giuridica particolare al soggetto nel cui favore è disposta: l'effetto di essa perciò non si comunica (art. 1310, secondo comma). Altri fatti o atti, per quanto personali ad uno dei condebitori, incidono sul debito riducendolo, e allora giovano a tutti i debitori; così, la novazione (art. 1300, primo comma), la remissione (art. 1301, primo comma), la compensazione (art. 1302, primo comma), la confusione (art. 1303, primo comma), quando riguardano soltanto uno dei debitori o uno dei creditori in solido, in realtà estinguono il debito per la parte corrispondente all'interesse che avevano, nel vincolo solidale, il debitore o il creditore nei cui confronti l'atto o il fatto si è compiuto. Da ciò l'altro principio per cui i fatti e gli atti che concernono l'esistenza e la quantità del credito si riflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale, per quanto si siano spiegati verso uno solo di essi (articoli 1300 secondo comma, e 1301, primo comma). La novazione e la remissione di tutto il debito fatte nei confronti di uno solo dei debitori, non avrebbero senso se non estendessero le loro conseguenze verso gli altri: il debitore liberato sarebbe invero tenuto in via di regresso verso i condebitori, se costoro rimanessero ugualmente obbligati non ostante l'intervenuta novazione o la remissione. Delle obbligazioni indivisibili.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 599

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1310 · fonte del testo

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