Art. 1455 c.c. — Importanza dell'inadempimento
Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
15 pronunce che riguardano l’art. 1455 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di appalti pubblici, il diritto al risarcimento del danno, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, non può trovare riscontro, sic et simpliciter, nella pregressa iscrizione delle riserve, le quali, tuttavia, ben possono essere assunte dal giudice del merito come base per la verifica, sotto il profilo dell'an e del quantum, della pretesa risarcitoria dell'appaltatore.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1460 c.c.
In tema di compravendita, la consapevolezza del vizio, valevole a far decorrere il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., presuppone la percezione delle cause interne del difetto, che ne identificano la natura, non essendo invece necessaria la conoscenza delle cause esterne che lo hanno determinato.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1490 c.c. · Art. 1495 c.c.
Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
Art. 1455 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.
L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'adempimento di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che va condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1454 c.c. · Art. 1457 c.c.
Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.
Art. 1455 c.c. · Art. 1382 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1386 c.c.
In tema di locazione finanziaria, la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.
Art. 1455 c.c. · Art. 72 fallimento · Art. 72-quater fallimento · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza
In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.
Art. 1455 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1667 c.c.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1470 c.c. · Art. 1477 c.c.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1460 c.c.
In tema di preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso, ai sensi dell'art.1385 c.c., non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il diverso rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., dovendo essere comunque verificati i suoi presupposti di operatività, secondo i criteri dettati dagli art.1453 e 1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità dell'inadempimento ascritto alla controparte.
Art. 1455 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1460 c.c.
In tema di contratto preliminare, la regolarizzazione delle evidenze catastali è elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare, costituendo la dichiarazione di conformità catastale requisito di validità del contratto definitivo, per l'effetto non valutabile di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; si giustifica così il recesso del promissario acquirente. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza che aveva valutato di scarsa importanza l'inadempimento del promittente venditore, il quale non aveva provveduto alla regolarizzazione delle evidenze catastali nonostante i solleciti ricevuti, pregiudicando la possibilità per la controparte di ottenere il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'immobile).
Art. 1455 c.c. · Art. 1351 c.c.
A fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice è tenuto a valutare l'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza poterla implicitamente ricavare dall'accoglimento di una domanda uguale e contraria.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c.
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1454 c.c.
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Art. 1455 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 2643 c.c. · Art. 2644 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, ne…
Art. 3 cost. · Art. 167 c.p.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 80 Legge sull’equo canone
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio, applicato nell'art. 1525 con riferimento alla vendita a rate, è ripetuto nell'art. 1564 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto: ne può produrre infatti la risoluzione soltanto l'inadempimento che sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 1453, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 1453, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria, in modo che si evita ogni turbamento alla prontezza degli adempimenti, fondamentale in ogni ramo dell'economia, e si adegua tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 1454), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente, e che dà al creditore il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziale. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risoluto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione ipso iure. A tutela del creditore si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 1456, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (art. 1457, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e per non consentire al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento: il sistema sostanzialmente è quello già previsto dall'art. 69 cod. comm. (cfr. anche art. 1517). Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 1458 e 1459 anche rispetto ai contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 1460, 1461 e 1462 in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola salve et repete.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 661
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1455 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.