Art. 2-bis l. 241/1990 — Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. ((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento)) 29 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

29

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2-bis l. 241/1990, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22363/2025

    3 agosto 2025

    Il danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, risarcibile ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 241 del 1990, è configurabile solo nel caso in cui sia stato adottato in ritardo (o avrebbe dovuto esserlo, secondo un giudizio prognostico) un provvedimento favorevole all'interessato, e sempre che ne venga fornita la prova; mentre, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo da mero ritardo di cui al comma 2 della medesima disposizione, occorre il ricorso alla procedura di cui all'art. 28, comma 2, d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 98 del 2013), che prevede la necessaria attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990.

    Art. 2-bis l. 241/1990 · Art. 2 l. 241/1990

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13289/2025

    19 maggio 2025

    In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.

    Art. 2-bis l. 241/1990 · Art. 1173 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 224 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2010 al 21 agosto 2013. 101 parole aggiunte.

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. aggiunto: 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

    Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari