Codice civile

Art. 1470 c.c. — Nozione

La vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 1470 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026

    23 aprile 2026

    Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

    Art. 1470 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1346 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10385/2026

    20 aprile 2026

    Il collegamento negoziale postula, sul piano oggettivo, la sussistenza di un nesso teleologico e, sul piano soggettivo, la volontà delle parti di realizzare un programma negoziale unitario volto al perseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello dei singoli atti, senza richiedere necessariamente l'identità soggettiva delle parti dei diversi negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato il collegamento tra due coeve vendite immobiliari parzialmente simulate, tale per cui, nella prima, la società venditrice aveva trasferito un immobile dichiarando un prezzo inferiore a quello realmente pattuito e, nella seconda, l'acquirente del primo immobile aveva trasferito al legale rappresentante della medesima società altro immobile al prezzo, mai versato, pari alla differenza sul prezzo realmente voluto della prima vendita).

    Art. 1470 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1414 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8425/2026

    3 aprile 2026
    • Donazione

    La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

    Art. 1470 c.c. · Art. 769 c.c. · Art. 782 c.c. · Art. 809 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3343/2026

    14 febbraio 2026

    In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.

    Art. 1470 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1477 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Questo contratto rientra nell'attività quotidiana di ogni ceto di persone; e perciò in tutti i codici comparisce in testa alla parte speciale dei contratti. Maggiore importanza la sua disciplina viene ad assumere a causa della fusione di tutte le norme relative alla vendita di cose mobili, finora sparse nel codice civile, nel codice di commercio e nelle leggi speciali. Questa nuova situazione legislativa ha imposto anzitutto una diversa sistemazione della materia, meglio rispondente alle esigenze di ordine e chiarezza. Nel vecchio codice infatti le norme sulla vendita mobiliare ed immobiliare erano disordinatamente commiste, tanto che era difficile comprendere il singolo riferimento; nel nuovo codice invece si è nettamente separata la disciplina della vendita di cose mobili dalla disciplina della vendita di cose immobili, per quanto l'una e l'altra siano rimaste dominate da norme generali, comuni ad ogni tipo di vendita. Nel codice abrogato si dava maggior rilievo alla vendita immobiliare in omaggio a un vecchio e superato orientamento economico. Il nuovo codice invece ha sviluppato notevolmente la disciplina della vendita mobiliare, considerando sia la sua maggiore frequenza rispetto a quella immobiliare sia l'importanza che ha assunto nell'economia moderna la proprietà mobiliare. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 667

  • La vecchia e tradizionale nozione legislativa del contratto di vendita, derivata dal codice francese, sembrava porre esclusivamente in rilievo il contenuto obbligatorio del contratto («si obbliga a dare»). L'art. 1470 dà invece preciso risalto al suo contenuto reale, perchè questo contenuto, nel nostro sistema, è il momento essenziale della vendita e serve anche a differenziare senz'altro questa dalla promessa bilaterale. La confusione tra i due rapporti, che si riscontrava nella pratica e si rifletteva nello sforzo incessante della giurisprudenza rivolto alla loro discriminazione, era la non ultima conseguenza dell'equivoca definizione data al contratto nel codice del 1865, che lasciava nell'ombra il contenuto reale facendolo quasi dipendere da quello obbligatorio. È ben vero che i due momenti possono non coincidere, come nella vendita alternativa, nella vendita di cosa futura o di cose generiche, nella vendita con riserva di proprietà e in quella di cosa altrui. Ma tali contingenti deviazioni non intaccano il principio basilare per cui il trapasso è sempre conseguente alla dichiarazione di volontà; principio che, nei casi cennati, trova, non un complemento, ma una condizione di efficacia, nell'avveramento delle situazioni originariamente considerate come produttive dell'effetto traslativo. Il contenuto obbligatorio del contratto determina peraltro la disciplina ulteriore che è diretta infatti a stabilire gli obblighi rispettivi del venditore e del compratore. Delle obbligazioni del venditore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 668

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1470 · fonte del testo

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