Art. 1470 c.c. — Nozione
La vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
14 pronunce che riguardano l’art. 1470 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.
Art. 1470 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1346 c.c.
Il collegamento negoziale postula, sul piano oggettivo, la sussistenza di un nesso teleologico e, sul piano soggettivo, la volontà delle parti di realizzare un programma negoziale unitario volto al perseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello dei singoli atti, senza richiedere necessariamente l'identità soggettiva delle parti dei diversi negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato il collegamento tra due coeve vendite immobiliari parzialmente simulate, tale per cui, nella prima, la società venditrice aveva trasferito un immobile dichiarando un prezzo inferiore a quello realmente pattuito e, nella seconda, l'acquirente del primo immobile aveva trasferito al legale rappresentante della medesima società altro immobile al prezzo, mai versato, pari alla differenza sul prezzo realmente voluto della prima vendita).
Art. 1470 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1414 c.c.
La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
Art. 1470 c.c. · Art. 769 c.c. · Art. 782 c.c. · Art. 809 c.c.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
Art. 1470 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1477 c.c.
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.
Art. 1470 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c.
Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).
Art. 1470 c.c. · Art. 934 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 2919 c.c.
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita).
Art. 1470 c.c. · Art. 1495 c.c. · Art. 1497 c.c. · Art. 2946 c.c.
In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.
Art. 1470 c.c. · Art. 1346 c.c.
Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).
Art. 1470 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 1453 c.c.
L'azione di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, oggetto di contratto di compravendita stipulato per scrittura privata, ha natura dichiarativa, con la conseguenza che, fin dalla sottoscrizione della scrittura la parte acquirente è tenuta al pagamento dei tributi gravanti sull'immobile, sicché è ingiustificato l'arricchimento dell'acquirente se il pagamento è eseguito dalla parte venditrice o (nei limiti della quota acquistata) dal suo avente causa, a prescindere dall'opponibilità a terzi dell'acquisto.
Art. 1470 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 1376 c.c.
Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa.
Art. 1470 c.c. · Art. 131 cod. cons. · Art. 1490 c.c. · Art. 1492 c.c.
Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa; riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo; rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).
Art. 1470 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2645-bis c.c.
Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.
Art. 1470 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1655 c.c.
In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.
Art. 1470 c.c. · Art. 1476 c.c. · Art. 1483 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Questo contratto rientra nell'attività quotidiana di ogni ceto di persone; e perciò in tutti i codici comparisce in testa alla parte speciale dei contratti. Maggiore importanza la sua disciplina viene ad assumere a causa della fusione di tutte le norme relative alla vendita di cose mobili, finora sparse nel codice civile, nel codice di commercio e nelle leggi speciali. Questa nuova situazione legislativa ha imposto anzitutto una diversa sistemazione della materia, meglio rispondente alle esigenze di ordine e chiarezza. Nel vecchio codice infatti le norme sulla vendita mobiliare ed immobiliare erano disordinatamente commiste, tanto che era difficile comprendere il singolo riferimento; nel nuovo codice invece si è nettamente separata la disciplina della vendita di cose mobili dalla disciplina della vendita di cose immobili, per quanto l'una e l'altra siano rimaste dominate da norme generali, comuni ad ogni tipo di vendita. Nel codice abrogato si dava maggior rilievo alla vendita immobiliare in omaggio a un vecchio e superato orientamento economico. Il nuovo codice invece ha sviluppato notevolmente la disciplina della vendita mobiliare, considerando sia la sua maggiore frequenza rispetto a quella immobiliare sia l'importanza che ha assunto nell'economia moderna la proprietà mobiliare. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 667
La vecchia e tradizionale nozione legislativa del contratto di vendita, derivata dal codice francese, sembrava porre esclusivamente in rilievo il contenuto obbligatorio del contratto («si obbliga a dare»). L'art. 1470 dà invece preciso risalto al suo contenuto reale, perchè questo contenuto, nel nostro sistema, è il momento essenziale della vendita e serve anche a differenziare senz'altro questa dalla promessa bilaterale. La confusione tra i due rapporti, che si riscontrava nella pratica e si rifletteva nello sforzo incessante della giurisprudenza rivolto alla loro discriminazione, era la non ultima conseguenza dell'equivoca definizione data al contratto nel codice del 1865, che lasciava nell'ombra il contenuto reale facendolo quasi dipendere da quello obbligatorio. È ben vero che i due momenti possono non coincidere, come nella vendita alternativa, nella vendita di cosa futura o di cose generiche, nella vendita con riserva di proprietà e in quella di cosa altrui. Ma tali contingenti deviazioni non intaccano il principio basilare per cui il trapasso è sempre conseguente alla dichiarazione di volontà; principio che, nei casi cennati, trova, non un complemento, ma una condizione di efficacia, nell'avveramento delle situazioni originariamente considerate come produttive dell'effetto traslativo. Il contenuto obbligatorio del contratto determina peraltro la disciplina ulteriore che è diretta infatti a stabilire gli obblighi rispettivi del venditore e del compratore. Delle obbligazioni del venditore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 668
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1470 · fonte del testo
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