Codice civile

Art. 2506-quater c.c. — Effetti della scissione

[1]La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.

[2]Qualunque societa' beneficiaria puo' effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla societa' scissa.

[3]Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' cui fanno carico.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2506-quater c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33947/2025

    23 dicembre 2025

    In caso di scissione societaria, non sussiste litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra le società coobbligate ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., potendo, peraltro, le stesse intervenire o essere chiamate in giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell'obbligazione tributaria, quali parti del rapporto sostanziale controverso.

    Art. 2506-quater c.c. · Art. 173 t.u.i.r. · Art. 15 Sanzioni tributarie · Art. 17 Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32551/2025

    13 dicembre 2025

    In tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.

    Art. 2506-quater c.c. · Art. 2506-bis c.c. · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31457/2025

    2 dicembre 2025

    Nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione ex art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedutole dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

    Art. 2506-quater c.c. · Art. 2504 c.c. · Art. 2506 c.c. · Art. 2506-ter c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13127/2025

    17 maggio 2025

    In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.

    Art. 2506-quater c.c. · Art. 64 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2506quater · fonte del testo

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