Art. 1818 c.c. — Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e' divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e' tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
