Corte di cassazione · Massimario

Arbitrato

Voce 013 della classificazione del Massimario

26 massime, da pronunce dal 4 aprile 2025 al 20 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Lodo (sentenza arbitrale)7 massime
  • Arbitrato estero6 massime
  • Compromesso e clausola compromissoria5 massime
  • Perizia contrattuale4 massime
  • Arbitrato irrituale (o libero)3 massime
  • Arbitri3 massime
  • Competenza2 massime

Massime della Corte di cassazione

26 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    Arbitrato estero

    Delibazione di lodo straniero - Ordine pubblico - Diniego - Inefficacia della misura cautelare - Inesistenza del diritto cautelato - Sentenza non definitiva - Sufficienza.

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, il diniego per contrasto con l'ordine pubblico determina l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, comma 3, c.p.c., purché l'inesistenza del diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal fine necessaria e sufficiente.

    Classificata anche sotto: Delibazione (giudizio di) · Procedimenti cautelari

    Rv. 679318-01Rassegna di maggio 2026, p. 48Art. 839 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    Arbitrato estero

    Delibazione di lodo straniero - Ordine pubblico - Controllo da parte del giudice interno - Contenuto - Rivalutazione del merito - Esclusione.

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, il controllo di conformità all'ordine pubblico non richiede una rivalutazione del merito, dovendosi limitare il giudice interno a verificare se il diritto, già accertato in sede arbitrale, possa spiegare effetti nell'ordinamento interno.

    Classificata anche sotto: Delibazione (giudizio di)

    Rv. 679318-02Rassegna di maggio 2026, p. 49Art. 839 c.p.c. · Art. 64 Diritto internazionale privatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    Arbitrato estero

    Delibazione di lodo straniero - Procedimento - Struttura bifasica - Decreto presidenziale di diniego - Accertamento dell'inesistenza del diritto - Esclusione - Conseguenze in ordine alla inefficacia della misura cautelare.

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, a struttura bifasica ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso inaudita altera parte, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza di accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato e non determina, quindi, l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., che consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nella fase di opposizione.

    Classificata anche sotto: Delibazione (giudizio di) · Procedimenti cautelari

    Rv. 679318-03Rassegna di maggio 2026, p. 49Art. 839 c.p.c. · Art. 840 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14639/2026

    Compromesso e clausola compromissoria

    Società a responsabilità limitata - Delibere di approvazione del bilancio e aumento del capitale sociale - Impugnativa - Mancanza assoluta di informazione - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento.

    In tema di società a responsabilità limitata, l'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'aumento del capitale sociale non è compromettibile in arbitri, ex art. 806 c.p.c., ove si lamenti che tali delibere siano state adottate in assoluta mancanza di informazioni, stante la parificazione di tale ipotesi, ai sensi dell'art. 2479-ter c.p.c., a quella delle delibere aventi oggetto illecito o impossibile, da ritenersi dunque attinenti a diritti indisponibili.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 679235-01Rassegna di maggio 2026, p. 41Art. 806 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14743/2026

    Arbitrato estero

    Riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Non contrarietà all'ordine pubblico - Accertamento - Modalità - Fondamento - Fattispecie.

    Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo la quale non era dato ravvisare una simile violazione nel lodo arbitrale, reso dalla Corte internazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con cui era stato ritenuto sussistente l'inadempimento di una società italiana al proprio obbligo di pagare il prezzo della vendita di materiali ferrosi, ad opera di una società russa, nonostante tale pagamento fosse precluso dalle sanzioni commerciali ed economiche adottate dall'agenzia OFAC del Ministero del Tesoro degli U.S.A.).

    Rv. 679236-01Rassegna di maggio 2026, p. 42Art. 839 c.p.c. · Art. 840 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12525/2026

    Arbitri › Compenso

    Procedura arbitrale ex art. 412 quater c.p.c. - Compenso degli arbitri - Mancata pattuizione - Conseguenze - Solidarietà.

    Nelle procedure arbitrali previste dall'art. 412 quater c.p.c., ove le parti non abbiano pattuito il compenso per i rispettivi arbitri e, pertanto, neppure il lodo statuisca sulle spese di lite, l'obbligo di pagamento del compenso deve ritenersi assoggettato alla regola della solidarietà, per cui ciascuna delle parti risponde per l'intero, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c., in ragione del mandato oneroso collettivo da cui origina il rapporto con gli arbitri, mentre la ripartizione prevista dall'art. 412 quater cit., al comma 11, ha una valenza puramente interna.

    Rv. 678895-01Rassegna di maggio 2026, p. 26Art. 412-quater c.p.c. · Art. 814 c.p.c. · Art. 1293 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12231/2026

    Lodo (sentenza arbitrale) › Impugnazione › Per nullità

    Art. 831, comma 2, c.p.c. - Impugnazione del lodo per nullità - Revocazione - Rapporti - Termine.

    Lodo (sentenza arbitrale) › Impugnazione › Per revocazione

    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità, è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi di cui al primo comma della stessa disposizione, che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di questa.

    Rv. 677978-01Rassegna di maggio 2026, p. 23Art. 831 c.p.c. · Art. 830 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    Perizia contrattuale

    Perizia contrattuale - Natura

    La perizia contrattuale è una clausola contrattuale con la quale i contraenti pattuiscono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, la cui risoluzione richiede l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.

    Rv. 677857-01Rassegna di marzo 2026, p. 26Art. 806 c.p.c. · Art. 1349 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    Arbitrato irrituale (o libero)

    Perizia contrattuale - Riconducibilità ad arbitrato irrituale - Condizioni - Rinunzia al diritto di agire in giudizio - Necessità - Mancanza - Figura atipica - Natura.

    Perizia contrattuale

    La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

    Rv. 677857-02Rassegna di marzo 2026, p. 26Art. 808 c.p.c. · Art. 1322 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    Arbitrato irrituale (o libero)

    Clausola di perizia contrattuale "pura" - Controversie su questioni oggetto della clausola - Proposizione in sede giudiziaria - Ammissibilità - Conseguenze.

    Perizia contrattuale

    La clausola di perizia contrattuale "pura" ha natura meramente obbligatoria con la conseguenza che ciascuna parte può introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito, assumendo, tuttavia, detta condotta valore di inadempimento che la espone ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.

    Rv. 677857-03Rassegna di marzo 2026, p. 27Art. 1218 c.c. · Art. 808-ter c.p.c. · Art. 1322 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 223/2013Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 819-ter c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. F.to…

  • Ordinanza n. 21/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 829 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2…

  • Sentenza n. 13/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 829 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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