((1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo.)) 73 E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla e' dovuto. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. ((4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:

  • a)ai servizi e attivita' di investimento;
  • b)al collocamento di prodotti finanziari;
  • c)alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.)) 73 ((4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate.)) 73 Nell'ambito della prestazione dei servizi e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 26 agosto 2017

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32279/2025

    11 dicembre 2025

    TUF) - Nullità - Disposizione sulla forma scritta - Estensione alla consegna del documento contrattuale - Esclusione - Ragioni. In tema di contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, la nullità comminata dall'art. 23, comma 1, TUF presidia l'osservanza della disposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentre l'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale, previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolo negoziale, trattandosi di incombente relativo alla fase successiva alla formazione dello stesso.

    Art. 23

    Rassegna di dicembre 2025, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27473/2025

    14 ottobre 2025

    In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.

    Art. 23 · Art. 1218 c.c. · Art. 21 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di ottobre 2025, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14019/2025

    26 maggio 2025

    In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

    Art. 23 · Art. 1453 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 21 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 80 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017. 18 parole tolte, 138 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, tolto: escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessoriaggiunto: , sono redatti per iscrittoaggiunto: , in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e' consegnato ai clienti. La tolto: CONSOB aggiunto: Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragionitolto: ... o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra formaaggiunto: , assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo. E' nulla … dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. aggiunto: 4. Le disposizioni del titolo VI, tolto: capo I, del T.U. bancario non si applicanoaggiunto: :

aggiunto: a) ai servizi e attivita' di investimentotolto: ...,aggiunto: ;

aggiunto: b) al collocamento di prodotti finanziari tolto: nonche'aggiunto: ;

aggiunto: c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina tolto: dell'articolo aggiunto: degli articoli 25-bis aggiunto: e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito tolto: al consumo aggiunto: nonche' ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancarioaggiunto: . 4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

    Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art23 · fonte del testo

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