Codice civile

Art. 1321 c.c. — Nozione

Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1321 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24465/2025

    3 settembre 2025

    Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).

    Art. 1321 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c. · Art. 1351 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19052/2025

    11 luglio 2025

    La clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1321 c.c. e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore - sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

    Art. 1321 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2103 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15670/2025

    12 giugno 2025

    In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.

    Art. 1321 c.c. · Art. 1362 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Appunto con finalità semplificatrici si è soppresso, nell'elencazione dei casi di indivisibilità, quello previsto dall'art. 1205 n. 3 cod. civ. del 1865, che ha dato sempre luogo a difficoltà di interpretazione e che, in verità, nel suo significato più accoglibile, doveva intendersi quale ulteriore riferimento all'indivisibilità subiettiva o convenzionale, già richiamata nella seconda parte dell'art. 1202 stesso codice. Peraltro, anche il n. 1 dell'art. 1205 rientrava nell'orbita dell'art. 1202: il debito di corpo determinato è infatti fra quelli che le parti intendono considerare sempre come non suscettibile di divisione, anche quando si tratti di corpo di sua natura divisibile. Si è pure soppresso l'art. 1208 del codice precedente, che in alcuni casi consentiva all'erede, convenuto per la totalità, di chiedere un termine per chiamare in causa i coeredi. L'articolo suddetto, dai più interpetrato come affermazione del diritto dell'erede convenuto di svolgere un'azione di regresso verso il condebitore, si limitava, in sostanza, a richiamare un diritto meramente processuale già regolato dal codice di rito nell'istituto dell'intervento coatto di terzi su richiesta di una delle parti per comunione di interessi o per pretesa di garanzia; una disposizione simile era perciò superflua, o certamente fuori posto. Dei contratti in generale DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 601

  • Una parte della dottrina classifica i contratti tra i negozi giuridici bilaterali, e cioè tra i negozi che si costituiscono tra due parti, qualunque sia il numero delle persone di cui ciascuna parte è costituita. Tale atteggiamento però non riscuote consensi unanimi, essendosi da taluno considerato che il codice civile del 1865, negli articoli 1098, 1697 e 1704, accenna a «più persone» in sinonimia con «più parti» (argomento dagli articoli 1698, 1701, 1702 e 1733), ed essendosi così ammesso che il contratto possa formarsi tra più di due parti e comportare più di due obbligazioni. La definizione del contratto data nell'art. 1321 tiene conto della possibilità che ad esso partecipino non soltanto due o più persone ma due o più parti; vale a dire ammette che il contratto possa riferirsi a due o più centri di interessi. Gli articoli 1420, 1446, 1459 e 1466 regolano poi come contratto anche il tipo di rapporto nel quale le prestazioni delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. Lo scopo comune stringe in un fascio una serie di vincoli: ma non sempre le situazioni che operano rispetto ad un vincolo hanno riflessi su tutto il rapporto. Vi è questo riflesso e quindi, a seconda dei casi, la nullità, l'annullabilità, la rescissione o la risoluzione di tutto il contratto, solo quando il vincolo nullo, viziato o risolubile debba considerarsi essenziale per l'ulteriore esistenza del rapporto; diversamente questo vive una vita indipendente dalle vicende di ciascun vincolo, e così continua a spiegare piena efficacia anche quando venga meno uno dei vincoli che esso comprende e collega. Secondo l'art. 1321, inoltre, solo un rapporto giuridico patrimoniale può costituire il contenuto del contratto. La conseguenza è che resta fuori dalla diretta disciplina del titolo secondo del libro delle obbligazioni una categoria imponente di negozi giuridici il cui contenuto non può valutarsi economicamente, come, ad esempio, i negozi di diritto familiare: questi non sono sostanzialmente omogenei rispetto agli altri che hanno un oggetto patrimoniale, e quindi anche la loro disciplina deve essere in gran parte diversa. Per tali rapporti si farà capo alle regole concernenti i contratti nei limiti in cui ciò risulti possibile; e infatti le norme stabilite per i contratti hanno una portata espansiva, come si desume dalla disposizione dell'art. 1324, che porgerà sicuramente alla dottrina lo strumento e lo spunto legislativo per una compiuta elaborazione scientifica del negozio giuridico. Analogamente la disciplina sostanziale del contratto si estende agli accordi, salvo per ciò che concerne le particolarità che questi presentano (ad esempio, nella formazione e negli effetti).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 602

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1321 · fonte del testo

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