Codice antimafia

Art. 4 codice antimafia — Soggetti destinatari

I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

  • a)agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
  • b)ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; 20
  • c)ai soggetti di cui all'articolo 1; 26
  • d)agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; 20
  • e)a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
  • f)a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; 20
  • g)fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
  • h)agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
  • i)alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
  • i-bis)ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; 20
  • i-ter)ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale ((o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice)). 20 44
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 ottobre 2017, n. 161

20

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine piu' breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione".

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a)".

44

- E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 9/8/2019 a seguito della soppressione del comma 2 dell'art. 5 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva l'introduzione della lettera i-quater all'art. 4, comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo. - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 5, comma 3 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto della soppressione del medesimo comma 3 dell'art. 5 ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del suddetto D.L.

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8214/2026

    2 aprile 2026

    In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).

    Art. 4 codice antimafia · Art. 1 codice antimafia · Art. 67 codice antimafia · Art. 82 codice antimafia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/2019

    Illegittimità dichiarata
    27 febbraio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2023 al 9 dicembre 2023. 34 parole aggiunte.

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale aggiunto: o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art4 · fonte del testo

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