[1](Art. 108 T. U. 1926).

[2]1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

[3]2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

[4]3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

[5]4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

[6]5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

[7]6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

  • a)quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;82 89 92 93 103 120 124 127 130 131136137 138
  • a-bis)con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); 89
  • b)quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
  • 1)il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
  • 2)la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
  • 3)l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite;
  • 4)le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
  • 5)le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
  • 6)le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 103 111 120 124 127 130 131136137 138 147

[8]7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:

  • a)quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
  • b)LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311;
  • c)quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.
  • c-bis)quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  • c-ter)quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

[9]7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

[10]7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.

[11]7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.

[12]7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

[13]7-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126.

[14]8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

[15]8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

[16]9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

  • a)chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
  • b)chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
  • c)chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
  • d)chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
  • e)nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
  • f)nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.
  • f-bis)chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
  • f-ter)chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
  • f-quater)chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

[17]9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso.

[18]9-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

[19]9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

[20]10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

[21]11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Gli interventi su questo articolo(19)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".

L. 11 dicembre 1984, n. 848

49

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

64

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

79

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 39, comma 13) che "Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate".

L. 23 dicembre 2005, n. 266

82

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 531) che "A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2008

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che le presenti modifiche si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.

92

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184 nel modificare l'art. 1, comma 531 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico [...] di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e' elevata al 12,70 per cento delle somme giocate".

L. 22 dicembre 2008, n. 203

93

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

La L. 22 dicembre 2008, n. 203 nel modificare l'art. 1-bis, comma 7 del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 531 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico [...] di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e' elevata al 13,40 per cento delle somme giocate".

Decreto 12 ottobre 2011

103

con decorrenza dal 1 gennaio 2012

Il Decreto 12 ottobre 2011 (in G.U. 14/11/2011, n. 265) ha disposto con (l'art. 5, comma 1, lettere a) e b)) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' variata come segue: a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500; b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate e' del 4,5 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c)) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' variata come segue: a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme giocate; b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 74 per cento e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate; c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco e' fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

111

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 479) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e' fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate".

L. 28 dicembre 2015, n. 208

120

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 918) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 70 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 919) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016".

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

124

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e' fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate".

D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96

127

con decorrenza dal 1 settembre 2018

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

130

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1051) che "Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

131

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 27, comma 5) che "Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, e' ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni". La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 1051) che "Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019".

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

136

con decorrenza dal 10 febbraio 2020

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020".

L. 27 dicembre 2019, n. 160

137

con decorrenza dal 1 gennaio 2020

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 731) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 732) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) e' fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40

138

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 18, comma 8-bis) che "I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata e' versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020".

L. 30 dicembre 2024, n. 207

147

La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 96, lettera c)) che "In considerazione dell'obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresi' conto delle dovute esigenze di continuita' delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonche' di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento: [...] c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026".

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 110, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1782/2026

    26 gennaio 2026
    • Giuoco e scommessa

    L'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 105 del 2025, non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell'esercizio dell'attività di gioco illegale, in quanto essa si fonda sull'applicazione dell'art. 1, comma 646, lettera b), della l. n. 190 del 2014, disposizione che - diversamente da quella dichiarata incostituzionale - non è né generica né indeterminata, posto che, nell'identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, si dirige al solo gioco illegale ed è volta a contrastare la messa a disposizione di specifici apparecchi (cd. "totem") analiticamente individuati.

    Art. 110

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32046/2025

    9 dicembre 2025

    Nel caso in cui la base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) sia determinata presuntivamente ex art. 1, comma 646, lett. a), della l. n. 190 del 2014, la prova contraria da parte del contribuente dev'essere necessariamente documentale, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della medesima legge, non essendo tale la testimonianza scritta di cui all'art. 257-bis c.p.c., siccome anch'essa rientrante nel genus della prova testimoniale.

    Art. 110 · Art. 7 Disposizioni sul processo tributario · Art. 257-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31743/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito, la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. si applica solo a coloro che, sul territorio nazionale, producono, distribuiscono o installano o, comunque, mettono a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo, senza che rilevi il mancato rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7.

    Art. 110

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21795/2025

    29 luglio 2025

    In tema apparecchi da intrattenimento, la base imponibile del prelievo erariale unico (PREU) dovuto dal concessionario è costituita dalle somme giocate dagli utenti, determinate attraverso i dati memorizzati nei contatori degli apparecchi; ciò postula un costante controllo sul regolare funzionamento di questi e sul loro collegamento alla rete, per garantire la continuità delle registrazioni, l'attendibilità dei dati registrati e la loro regolare rilevazione da parte del concessionario e dell'Amministrazione, con obbligo del gestore di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento alla rete. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di pagamento del PREU per il periodo in cui gli apparecchi erano inutilizzabili perché sottoposti a sequestro o a manutenzione, senza accertare se la manutenzione aveva avuto carattere straordinario e, in ogni caso, se tali inutilizzabilità erano state regolarmente comunicate dal gestore).

    Art. 110 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 125/1963

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1963

    La formula usata dall'art. 110 del T.U. della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, non ammette alcuna eccezione poiché nel divieto di concedere licenze per l'uso nei locali pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento, include espressamente "qualsiasi specie" di apparecchi o congegni; con il che non soltanto viene negata ogni distinzione tra tipi meccanici, ma altresì viene respinta ogni differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento cui gli apparecchi o congegni sono destinati. Un'attività economica come quella di produzione, di commercio o di noleggio di tali apparecchi può ricevere tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione dei suoi prodotti non favorisce tendenze antisociali. Pertanto rispondono alle premesse del divieto di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di p.s. solo quegli apparecchi o quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto svago o divertimento e cioè che in nessun caso possono stimolare attività riprovevoli.

    Art. 41 cost. · Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/2009

    Questione inammissibile
    5 marzo 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Infatti la questione proposta è identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 415 del 2008 per incompetenza della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria e non risultano dedotti profili o argomenti differenti rispetto a quelli già valutati nella predetta ordinanza.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 415/2008

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Invero, premesso che nella sistemazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in virtù dell'art. 11 Cost., la normativa comunitaria dotata del requisito della immediata applicabilità entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge nazionale, il rimettente sottopone alla Corte una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provviste di effetto diretto, mentre la soluzione di una siffatta questione compete al giudice comune - eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE) - essendo ad esso preclusa l'applicazione delle norme nazionali qualora si convinca dell'esistenza di un conflitto. - Sul fatto che la soluzione di una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva investe la stessa applicabilità di una norma denunciata e, quindi, costituisce un prius logico e giuridico rispetto all'incidente di costituzionalità, di competenza del giudice comune, v. citate, sentenze n. 284/2007, n. 170/1984 e ordinanza n. 454/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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  9. 1 gennaio 2019 — 30 marzo 2019per 3 mesi
  10. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2019per 5 mesi
  11. 24 giugno 2017 — 12 agosto 2018per un anno
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  19. 1 gennaio 2009 — 5 agosto 2009per 7 mesi
  20. 26 novembre 2008 — 1 gennaio 2009per un mese
  21. 1 gennaio 2008 — 26 novembre 2008per 11 mesi
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  28. 1 gennaio 2003 — 26 novembre 2003per 11 mesi
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  31. 1 novembre 1995 — 1 marzo 1998per 2 anni
  32. 13 gennaio 1987 — 1 novembre 1995per 9 anni
  33. 19 dicembre 1984 — 13 gennaio 1987per 2 anni
  34. 29 settembre 1965 — 19 dicembre 1984per 19 anni
  35. 14 luglio 1963 — 29 settembre 1965per 2 anni
  36. 26 giugno 1931 — 14 luglio 1963testo originarioper 32 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2022 al 1 gennaio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2024, n. 207

    La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 96, lettera c)) che "In considerazione dell'obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresi' conto delle dovute esigenze di continuita' delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonche' di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento: [...] c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110 · fonte del testo

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