Art. 2291 c.c. — Nozione
[1]Nella societa' in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
[2]Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
[1]Nella societa' in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
[2]Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
4 pronunce che riguardano l’art. 2291 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di appalto, l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, non si estende all'ipotesi di infortunio occorso ad un socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, in quanto l'esigenza di tutelare la posizione meno garantita, quale quella del lavoratore subordinato, non può riscontrarsi in un rapporto paritario tra imprenditori.
Art. 2291 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1655 c.c.
In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché, a fronte di un debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima, della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto condebitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici, che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia – dimostrando il fatto generatore dell'obbligazione e la relazione tra questa e i bisogni familiari e la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari ad essi estranei – e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.
Art. 2291 c.c. · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 169 c.c. · Art. 170 c.c.
In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato nei confronti di una società in nome collettivo, mediante la notificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamente responsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati.
Art. 2291 c.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2304 c.c. · Art. 46 Riscossione imposte sul reddito
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Art. 2291 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 2808 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La società in nome collettivo conserva nel nuovo codice immutati i caratteri essenziali, che le sono stati impressi dalla lunga tradizione: organizzazione su base personale, responsabilità illimitata e solidale dei soci. La sua disciplina rimane pertanto nelle linee essenziali quella già posta nel codice di commercio, e le innovazioni si limitano alla risoluzione di problemi particolari che sorgevano di fronte al codice abrogato. Unica differenza fondamentale, rispetto all'interpretazione dominante del codice di commercio, è quella che nel sistema del nuovo codice non è riconosciuta alla società in nome collettivo la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale. Come già è stato rilevato, dal punto di vista strutturale la società in nome collettivo non si differenzia dalla società semplice: e ciò spiega come alla disciplina della società semplice si faccia richiamo per quanto non sia espressamente regolato (art. 2293). Esistono tuttavia degli elementi differenziatori che è necessario porre in luce. Dal punto di vista formale, la costituzione della società in nome collettivo è sottoposta all'osservanza di formalità che culminano nella iscrizione nel registro delle imprese (articoli 2295 e 2296): alla pubblicità dell'atto costitutivo corrisponde la pubblicità delle sue modificazioni (articoli 2300, 2306 e 2307), degli atti che conferiscono o limitano i poteri di rappresentanza (art. 2298), della creazione di sedi secondarie (art. 2299), della nomina dei liquidatori (art. 2309), della estinzione della società (art. 2312). La pubblicità ha tuttavia un'efficacia puramente dichiarativa e ad essa sono connessi quegli effetti negativi e positivi che derivano dall'iscrizione nel registro delle imprese, e che sono esplicitamente affermati per ciò che riguarda la mancata iscrizione dell'atto costitutivo nell'art. 2297, per ciò che riguarda le limitazioni della rappresentanza nell'art. 2298, per ciò che riguarda la modificazione dell'atto costitutivo nell'art. 2300, per ciò che riguarda la nomina dei liquidatori nell'art. 2310. Solo per ciò che riguarda la riduzione del capitale e la proroga della società l'iscrizione nel registro delle imprese assume un significato diverso, in quanto da tale fatto si fa dipendere il decorso del termine per l'opposizione concessa ai creditori sociali o, rispettivamente, a quelli particolari del socio (articoli 2306 e 2307). Dal punto di vista sostanziale, la società in nome collettivo si differenzia dalla società semplice, in quanto non è consentito ai soci limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali (art. 2291); in quanto nei confronti dei soci è espressamente sancito il divieto di concorrenza (art. 2301); in quanto ancora l'autonomia patrimoniale, pure in difetto della personalità giuridica, è riconosciuta in maniera più netta, affermandosi l'obbligo dei creditori sociali di escutere il patrimonio della società prima di agire nei confronti dei singoli soci (art. 2304), ed escludendosi il diritto del creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota (art. 2305). Altre differenze sono connesse al diverso campo di applicazione che è proprio dei due tipi di società: essendo infatti la società in nome collettivo una forma tipica di esercizio collettivo di un'attività commerciale, la partecipazione di un incapace alla società viene subordinata alle autorizzazioni previste negli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 (art. 2294); si impone la tenuta delle scritture contabili (art. 2302) e la conservazione delle medesime per il periodo di dieci anni (art. 2312); si dispone lo scioglimento della società per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge (liquidazione coatta amministrativa) e in conseguenza della dichiarazione di fallimento, dichiarazione quest'ultima che, per il principio affermato dall'art. 2221, non può aversi se la società ha per oggetto un'attività non commerciale (art. 2308).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 938
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2291 · fonte del testo
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