Codice civile

Art. 1667 c.c. — Difformità e vizi dell'opera

[1]L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformita' o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

[2]Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e' necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati.

[3]L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia, purche' le difformita' o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1667 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6928/2026

    23 marzo 2026

    In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.

    Art. 1667 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34536/2025

    29 dicembre 2025

    In tema di appalto di opere, la mera consegna della res, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della res alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.

    Art. 1667 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1665 c.c. · Art. 1666 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24002/2025

    27 agosto 2025

    In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia disciplinata dall'art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene) da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell'opera.

    Art. 1667 c.c. · Art. 1655 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 22649/2025

    5 agosto 2025

    In tema di appalto, l'azione contro l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., si prescrive in due anni decorrenti dalla consegna definitiva dei lavori, in caso di vizi palesi e riconoscibili, ovvero, laddove occulti o non immediatamente rilevabili, dal giorno in cui il committente, anche mediante le necessarie indagini tecniche, abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, essendo in entrambi i casi necessario che il giudice di merito compia un previo accertamento sulla natura del vizio fatto valere, onde valutare l'eventuale maturare della prescrizione. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere il termine biennale di prescrizione ex art. 1667 c.c. dalla ultimazione dei lavori di posa delle lastre di copertura di un immobile, senza accertare se il loro distacco fosse effettivamente riconoscibile all'atto della consegna dell'opera e verificare se al quel momento fosse già nota l'eziologia dei vizi, sulla base della considerazione che il committente aveva incaricato un tecnico per accertare le cause dell'accaduto).

    Art. 1667 c.c. · Art. 1655 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 1665 e 1666 regolano compiutamente il momento della verifica o collaudo dell'opera. Premesso che il committente ha diritto di verificare l'opera, prima che essa gli venga consegnata, la legge determina il momento nel quale la verifica deve essere fatta e le conseguenze dell'omissione di essa; dispone che equivale ad accettazione dell'opera il fatto che il committente la riceva in consegna senza alcuna riserva; infine fissa nel momento dell'accettazione da parte del committente il momento in cui, in difetto di stipulazioni o di usi contrari, diviene esigibile per l'appaltatore il credito del prezzo. La disciplina è completata dalla disposizione dell'art. 1666, che ha riguardo al caso in cui l'opera deve eseguirsi per partite singole a conseguenza principale del collaudo, oltre quella relativa al pagamento del prezzo, consiste nella liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per le difformità dei vizi dell'opera, che altrimenti sarebbe dovuta ai sensi degli articoli 1667 e 1668. Naturalmente, perchè la liberazione abbia luogo occorre che i vizi o le difformità siano stati al momento della verifica conosciuti o riconoscibili dal committente se non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, tenendosi conto che, se per la verifica dell'opera occorra un'esperienza tecnica nel valutare la riconoscibilità del vizio, bisogna aver riguardo non già alle cognizioni del committente ma alle cognizioni di un tecnico, dato che il collaudo è un atto che il committente deve fare con ogni garanzia tecnica e quindi, ove lo ritenga necessario, con l'ausilio di persone esperte. Quando la garanzia è dovuta, si applicano le norme degli articoli 1667 e 1668, che disciplinano l'onere della denuncia (la quale deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta), la prescrizione biennale dell'azione per far valere la garanzia, e il contenuto della garanzia medesima; norme, che salvo le particolarità dei termini, trovano un addentellato in quelle che disciplinano la garanzia per i vizi della vendita.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 703

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1667 · fonte del testo

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