Codice civile

Art. 1217 c.c. — Obbligazioni di fare

[1]Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

[2]L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1217 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2638/2026

    6 febbraio 2026

    In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest'ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l'accertamento giudiziale (cessione d'azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l'identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro.

    Art. 1217 c.c. · Art. 1206 c.c. · Art. 1207 c.c. · Art. 2126 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/2019

    Questione infondata
    28 febbraio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ. Posto che il giudizio principale verte sull'inadempimento di un datore di lavoro che non ha eseguito l'ordine giudiziale di riassunzione e ha rifiutato senza alcun legittimo motivo la prestazione ritualmente offerta dal lavoratore, il rimettente richiede uno scrutinio unitario sul "combinato disposto" delle tre citate disposizioni, relative alla disciplina della mora del creditore, chiamate a regolare la fattispecie controversa e suscettibili di produrre il vulnus denunciato.

    Art. 1206 c.c. · Art. 1207 c.c. · Art. 1217 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1217 · fonte del testo

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