Art. 1766 c.c. — Nozione
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
2 pronunce che riguardano l’art. 1766 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di deposito fiduciario di garanzia anche dell'interesse del depositante, il danno risarcibile in favore di quest'ultimo in conseguenza dell' inadempimento del fiduciario, si identifica, ex art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, determinata - sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza - nella differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore danneggiato ed il valore che esso presenterebbe ad obbligazione adempiuta.
Art. 1766 c.c. · Art. 1773 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.
Art. 1766 c.c. · Art. 1768 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Affermato il principio che il deposito riguarda soltanto le cose mobili, che si perfeziona con la consegna della cosa e che importa, come elemento caratteristico, la custodia della cosa depositata (art. 1766), si è posta la regola della gratuità della prestazione del depositarlo, quale presunzione che cade di fronte ad una diversa volontà delle parti; questa diversa volontà, oltrechè da espressa dichiarazione, può desumersi altresì obiettivamente dalla qualità del depositario, in relazione al fatto che egli esplica un'attività abituale di custodia, o da altre circostanze, da apprezzarsi caso per caso (art. 1767). Si è ricondotto alla disciplina del deposito (art. 1773), anche il caso in cui, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione o il ricupero di ciò che si intende prestare in adempimento dell'obbligazione medesima qualora questa venga meno, il debitore della prestazione procede al deposito dell'oggetto presso un terzo, e il creditore, ossia l'eventuale destinatario dello stesso, presta adesione alla misura presa dal debitore. L'ipotesi, conosciuta sotto la denominazione di deposito in funzione di garanzia, non presenta gli estremi del sequestro convenzionale, perchè il deposito non è determinato da una controversia relativa alla cosa depositata; e la restituzione di questa dipende, non già dall'esito di una controversia ma dalla sorte dell'obbligazione alla quale il deposito è collegato. Nel caso in cui oggetto del deposito sono il danaro o altre cose fungibili con facoltà del depositario di servirsene, coerentemente al trapasso di proprietà di queste cose al depositario (art. 1782, primo comma), devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (art. 1782, secondo comma). Con detto rinvio non si è inteso peraltro risolvere la questione dogmatica, tuttora controversa, se il deposito irregolare si trasformi in mutuo; ma si son volute soltanto applicare al deposito quelle disposizioni che più rispondono all'esigenza pratica ed alla funzione economica del rapporto, quando le cose depositate passano a disposizione del depositario. Tale disposizione domina tutti i depositi irregolari, restando integrata, per i depositi bancari in particolare, da quanto stabiliscono gli articoli 1834 a 1837.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 727
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1766 · fonte del testo
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