L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, comminato sulla base dell'erroneo giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del medico competente, non esclude la colpa del datore di lavoro - e, dunque, la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. -, dal momento che, in primo luogo, il medico competente riveste il ruolo di ausiliario, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ex art. 1228 c.c. e, in secondo luogo, la suddetta valutazione comporta prioritariamente l'obbligo, per il datore medesimo, di ricercare altre posizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore, non imponendogli il recesso dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, aveva escluso la colpa del datore di lavoro, che aveva fondato la propria decisione unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, ovvero la conferma del predetto giudizio da parte dell'azienda sanitaria locale, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008).
Art. 5 statuto dei lavoratori · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1218 c.c. · Art. 1228 c.c.