Art. 1935 c.c. — Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1935 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore dettata dagli artt. 33-38 d.lgs. n. 206 del 2005, sicché deve ritenersi vessatoria, violando l'art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), di tale d.lgs., la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del predetto d.m., se interpretata nel senso che la procedura di "validazione", necessaria ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontra ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, perché ha l'effetto di esimere da responsabilità il gestore in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincola il consumatore agli esiti di questo (peraltro, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili) ed esclude ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.
Art. 1935 c.c. · Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1218 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'irripetibilità delle somme pagate da persona capace in adempimento di un debito di giuoco o di scommessa è fondata sul pagamento spontaneo da parte del perdente, eseguito alla fine del giuoco (art. 1933, secondo comma). Pagamento spontaneo significa pagamento eseguito in situazione di libertà psicologica nella determinazione; in situazione cioè scevra di ogni coazione. Non si richiede la scienza dell'incoercibilità, come taluno pretendeva, perchè l'effetto dell'irripetibilità del pagato è sorretto dall'esistenza obiettiva della situazione sulla quale si fonda il dovere, e non è necessario che di questa si conoscano i caratteri giuridici e precisamente la sua coercibilità o meno prima dell'adempimento. Per rendere più evidente il significato della disposizione, confortata dalla tradizione romana, all'avverbio «volontariamente», che si leggeva nell'art. 1804 del codice abrogato, si è sostituito l'avverbio «spontaneamente» (art. 1933, secondo comma). Per la stabilità del pagamento si è richiesto anche un requisito cronologico: che esso sia stato eseguito dopo l'esito del giuoco o della scommessa. Il versamento della posta nelle mani dell'eventuale vincitore, piuttosto che pagamento, rappresenta un deposito a scopo di garanzia, e come tale non può acquistare la stabilità, accordata dalla legge (art. 1933, secondo comma) al solo pagamento nel senso tecnico della parola. Neppure pagamento può qualificarsi, e ciò è più evidente, il deposito della posta presso un terzo. Il perdente quindi può ripeterla dal depositario, beninteso fino a quando la posta stessa non sia stata versata al vincitore; chè se il depositante non abbia nè chiesta nè comunque avuta la restituzione della posta depositata, il depositario è certamente obbligato a pagarla al vincitore, il quale pertanto può da lui conseguirla coattivamente. Si è risolta in senso negativo la questione, variamente disputata in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di azione per il pagamento di debiti di giuoco e di scommessa non proibiti, tra i quali debbono ritenersi i giuochi di azzardo sottratti alla legge penale per speciale autorizzazione amministrativa: anche per essi sussiste infatti la ratio che giustifica la carenza di tutela giurisdizionale civile nel caso di giuochi proibiti. È ammessa invece azione quando il giuoco o la scommessa riguarda competizioni sportive (art. 1934) o lotterie autorizzate (art. 1935). La prima eccezione concerne non soltanto coloro che partecipane alla gara, ma anche gli spettatori che scommettono sull'esito della medesima; questa estensione vuole stimolare la passione per le competizioni sportive, che è condizione indispensabile per lo sviluppo delle medesime, e che il Regime fascista promuove in alto grado. La seconda eccezione è giustificata dalla considerazione che la legge speciale autorizza una lotteria quando la ritiene rispondente ad utilità pubblica; conferendo alle relative obbligazioni tutela giurisdizionale piena, si agevola certamente il conseguimento dell'utilità cui l'autorizzazione mira. DELLA FIDEIUSSIONE. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 756
Nel libro delle obbligazioni sono disciplinati tre contratti di garanzia: la fideiussione, il mandato di credito e l'anticresi. Le altre forme di sicurezza apprestate ai diritti di credito (pegno e ipoteca) sono regolate nel libro della tutela dei diritti, assieme ai privilegi, sotto il profilo della preferenza che essi assicurano nell'esecuzione forzata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 757
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1935 · fonte del testo
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