Codice civile

Art. 1432 c.c. — Mantenimento del contratto rettificato

La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1432 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16113/2025

    16 giugno 2025

    In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

    Art. 1432 c.c. · Art. 1450 c.c. · Art. 1467 c.c. · Art. 2908 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è affermato che i vizi del consenso non inducono nullità ma solo annullabilità del contratto per condurre sotto la tutela del diritto rapporti posti in essere in modo non regolare, se la parte interessata, sia disposta a tollerarli rinunciando all'impugnativa (art. 1442) ovvero se la controparte offra di rettificare le condizioni del contratto e di darvi esecuzione (art. 1432). L'errore si raffigura come causa di annullabilità anche quando, secondo la terminologia corrente, possa qualificarsi ostativo (art. 1429 e 1433). Già la distinzione fra l'errore che determina una divergenza fra la dichiarazione e la volontà e l'errore che vizia la formazione della volontà dichiarata, è difficilmente riconducibile alla tradizione romanistica. Non sempre accolta dalla dottrina moderna, per quanto passata nella pratica della giurisprudenza, la distinzione non giustifica il diverso trattamento delle due ipotesi, perchè la dichiarazione esiste in re anche quando sia affetta da errore ostativo, ed essa in tal caso può provocare ugualmente affidamenti di buona fede, le cui conseguenze devono essere salvaguardate. L'effetto giuridico della dichiarazione non può ritenersi subordinato alla corrispondenza tra dichiarazione e volontà se il contenuto della dichiarazione deve ricercarsi nell'esteriore contegno del dichiarante e nelle circostanze che lo accompagnano; donde, non soltanto si richiede l'essenzialità dell'errore come condizione perchè il vizio possa farsi valere ma, almeno per i contratti, anche la sua riconoscibilità (articoli 1428, 1429 e 1431). Il requisito dell'essenzialità dell'errore viene determinate dal nuovo codice con riguardo a criteri obiettivi (art. 1429 n. 2), in armonia alla tutela dell'affidamento cui si ispira la nuova disciplina dell'interpretazione (n. 624): l'errore deve essere motivo oggettivamente determinante il consenso in conformità alle concezioni che dominano nella coscienza generale e al comune apprezzamento della materia in questione. Il codice fa, a proposito dell'errore essenziale, un'elencazione che ha riguardo ad ipotesi tipiche e che quindi non esprime concetti tassativi. Altri casi di essenzialità potranno essere rilevati dall'interprete, in relazione a singole ipotesi di fatto, quando queste abbiano le medesime caratteristiche delle ipotesi previste dalla legge, per guisa che possano elevarsi fino all'importanza giuridica di queste. Quanto al requisito della riconoscibilità, esso si è imposto per la considerazione che l'errore occulto del dichiarante non deve turbare le aspettative del destinatario fondate sulla dichiarazione. La buona fede del destinatario non deve essere sacrificata alle esigenze di un intento che non fu palesato, e che perciò non potè essere preso in considerazione dalla controparte nella valutazione complessiva del contegno del dichiarante. Sarebbe incoerente ammettere che, pur attraverso il mezzo di una pronuncia giudiziale, sia fatto valere in qualche modo un interesse non esteriorizzato, se la sicurezza del credito e degli scambi ha imposto di dare rilevanza giuridica solo all'affidamento creato dal significato che socialmente può dare alla dichiarazione, nel quale soltanto si concreta e vive l'unico intento che il diritto riconosce e tutela. Riconoscibilità dell'errore non significa però evidenza del medesimo; ma è un grado di apparenza da adeguarsi agli svariati casi pratici. Perciò l'art. 1431 pone il concetto di riconoscibilità in una sfera relativa, che in concreto si costituisce con riferimento al contenuto del contratto, alle circostanze in cui esso giunge a perfezione e alle qualità dei contraenti. Ma un'altra caratteristica riveste il concetto di errore riconoscibile. La sua apparenza deve essere tale che possa essere rilevata da una persona di normale diligenza e senza richiedere indagini maggiori di quelle che tale persona suole fare per individuare la volontà dell'altra parte. Da tal profilo la scusabilità cambia di incidenza, e passa dal soggetto che ha emesso la dichiarazione viziata, al destinatario di questa; muta anche oggetto, perchè non si riferisce alla formazione dell'errore, ma alla sua mancata scoperta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 652

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1432 · fonte del testo

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