Codice penale

Art. 633 c.p. — Invasione di terreni o edifici

[1]Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

[2]Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata.

[3]Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 18 dicembre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 633 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24053/2025

    28 agosto 2025

    Il temporaneo diniego, da parte della P.A., di prestare assistenza all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale è legittimo solo in presenza di forza maggiore, che non può consistere in difficoltà organizzative, né nella scelta discrezionale di bilanciare l'interesse all'esecuzione con altri interessi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il ritardo di oltre tre anni nello sgombero di un immobile abusivamente occupato, determinato dalla dichiarata indisponibilità delle Forze dell'ordine intervenute su richiesta dell'ufficiale giudiziario, in ragione della presenza di soggetti vulnerabili e di manifestanti).

    Art. 633 c.p. · Art. 1218 c.c. · Art. 608 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 28/2024

    Questione infondata
    27 febbraio 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., dell’art. 633 cod. pen., nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni. La disposizione censurata, la cui ratio si rinviene nell’esigenza di punire lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento giuridico, non appare irragionevole né lesiva del principio di offensività o dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono di un edificio un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene; né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto. Nemmeno l’art. 47 Cost. rende legittima l’occupazione di un edificio altrui da parte di chiunque intenda destinarlo a proprio alloggio.

    Art. 633 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per il delitto d'invasione di terreni o di edifici (articolo 648 del progetto definitivo) si applicava la reclusione fino a due anni, più la multa da lire mille a diecimila, e si procedeva d'ufficio, quando il fatto fosse stato commesso da più di cinque persone con armi, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi. La Commissione parlamentare ritenne che, data questa formula, potesse sorgere il dubbio se sia necessario che i sei o più invasori siano tutti armati, ovvero basti che sia armato uno solo di essi, e se occorra o no che il colpevole o i colpevoli siano palesemente armati. Per togliere ogni incertezza ho modificato la formula della disposizione (art. 633 del codice), dichiarando espressamente che dei sei o più invasori basta che anche uno solo sia palesemente armato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 208

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2018 al 18 dicembre 2018. 1 parola aggiunta.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni aggiunto: e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art633 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari