Codice civile

Art. 1483 c.c. — Evizione totale della cosa

[1]Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore e' tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479.

[2]Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale e' evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1483 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    L'azione ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente, con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita, non è preclusa dall'ammissione del promittente venditore ad un concordato preventivo, in quanto le limitazioni poste da tale procedura concorsuale operano esclusivamente in sede esecutiva e non comportano il venir meno dell'obbligazione di trasferire l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, assunta con il contratto preliminare, cosicché, ove non sia possibile la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore, nel caso in cui l'attivo della procedura non presenti la capienza necessaria per soddisfare il medesimo, il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che la garanzia per l'evizione.

    Art. 1483 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1476 c.c. · Art. 2932 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11593/2026

    28 aprile 2026

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale e, a differenza di quest'ultimo - che ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del thema decidendum - non assume una posizione distinta, bensì la stessa posizione del proprio dante causa: ne consegue che egli non può proporre domande nuove, neppure a titolo di garanzia impropria ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire. (Nella specie, la S.C., in un giudizio in cui i proprietari di un'unità immobiliare in condominio, dopo aver convenuto altri condomini al fine di far valere i propri diritti su un vano condominiale, avevano chiamato in causa l'acquirente dell'unità immobiliare già nella titolarità dei convenuti, ha escluso per il compratore la possibilità di proporre nello stesso giudizio la domanda nuova di evizione, estranea all'ormai definita posizione processuale dei propri danti causa).

    Art. 1483 c.c. · Art. 111 c.p.c. · Art. 1485 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6964/2026

    23 marzo 2026

    In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

    Art. 1483 c.c. · Art. 1476 c.c. · Art. 2921 c.c. · Art. 2922 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20316/2025

    20 luglio 2025

    In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.

    Art. 1483 c.c. · Art. 1479 c.c. · Art. 1484 c.c. · Art. 1218 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La vendita della cosa altrui, che l'abrogato sistema positivo regolava con le antitetiche norme degli articoli 1459 cod. civ. e 59 cod. comm., viene ora inquadrata nel più ampio concetto della vendita obbligatoria (art. 1478). E così viene sostituito un regolamento unitario, per il quale è anzitutto valida ed automaticamente consolidabile ogni vendita di cosa altrui, conclusa con piena consapevolezza dell'alienità da parte dei due contraenti; questa uniformità di disciplina tra i principii del codice di commercio e quelli del vecchio codice civile ha potuto raggiungersi mediante l'estensione della regola di validità portata dal codice di commercio, in considerazione della facilità odierna degli scambi, per cui le parti rimangono indifferenti circa l'attuale appartenenza della cosa; la conoscenza di questa alienità, infatti, può far credere al compratore che il creditore si sia già assicurato l'acquisto della proprietà della cosa non propria, e così il venditore è obbligato a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa stessa. Se la cosa venduta come propria sia di proprietà altrui ed il compratore ne era ignaro, si ha un caso non più di nullità, ma di risoluzione del contratto (art. 1479); la relativa azione può essere evitata quando nel frattempo il venditore diventi proprietario, e procuri così tempestivamente ed automaticamente le proprietà al compratore. Lo stesso avviene nel caso in cui l'alienità concerna una parte della cosa venduta, di importanza notevole per l'acquirente (art. 1480); mentre, il semplice pericolo della rivendita, purchè sempre ignoto fino dall'origine, può solo dar luogo alla sospensione del pagamento del prezzo non ancora corrisposto (art. 1481). La sospensione stessa è legittima anche quando la cosa venduta risulti gravata da garanzie reali o da altri vincoli non dichiarati dal venditore e ignorati dal compratore (articolo 1482, primo comma); ma allora il compratore ha il diritto di far fissare dal giudice un termine entro cui il venditore deve provvedere a liberare la cosa dai vincoli medesimi. Decorso inutilmente questo termine, il contratto di vendita è risoluto (art. 1482, secondo comma). Fuori dei casi contemplati negli articoli 1479 a 1482, si rientra nel campo dell'evizione, la cui disciplina (art. 1483 a 14S9), opportunamente migliorata, non differisce gran che da quella anteriore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 669

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1483 · fonte del testo

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