Codice civile

Art. 1467 c.c. — Contratto con prestazioni corrispettive

[1]Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo' domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

[2]La risoluzione non puo' essere domandata se la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del contratto.

[3]La parte contro la quale e' domandata la risoluzione puo' evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1467 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10373/2026

    20 aprile 2026

    Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. è applicabile anche al contratto preliminare perché quest'ultimo ben può ricondursi allo schema ed al meccanismo del contratto ad esecuzione differita, cosicché, in tal caso, la valutazione circa la sopravvenienza dell'alterazione del sinallagma deve fare riferimento al regolamento fissato per l'adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo.

    Art. 1467 c.c. · Art. 1351 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16113/2025

    16 giugno 2025

    In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

    Art. 1467 c.c. · Art. 1432 c.c. · Art. 1450 c.c. · Art. 2908 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Infine il contratto si risolve, con gli effetti stessi stabiliti per la risoluzione a causa di inadempimento, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa (art. 1467). Si introduce così, in modo espresso e in via generale, il principio dell'implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla clausola rebus sic stantibus, sulle tracce del diritto comune e quindi in collegamento con una tradizione prettamente italiana, seguita fino ad ora solo da alcuni sistemi positivi stranieri. In parecchi casi il legislatore italiano ha dovuto intervenire con leggi speciali per disciplinare l'influenza di eventi straordinari sui contratti in corso; ma tale intervento si è determinato in relazione agli eventi più gravi e di portata generalissima. Deve essere invece considerata anche la quotidiana possibilità di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che vengano a turbare profondamente l'equilibrio contrattuale, pur non avendo una portata generale tale da incidere sulla vita della Nazione: la nostra pratica mercantile e gli usi da essa creati sono già nel senso di riconoscere efficacia risolutiva alla sopravvenuta onerosità della prestazione, per effetto degli avvenimenti di cui si è fatto cenno. La rigorosa limitazione dell'efficacia della clausola ad eventi che non possono assolutamente farsi rientrare nelle rappresentazioni che ebbero le parti al tempo del contratto, esclude il pericolo di eccessi; ma garantisce contro tal pericolo anche la rigida valutazione obiettiva del concetto di eccessiva onerosità, che per il nuovo codice non opera quando non è superata l'alea normale del contratto (art. 1467, secondo comma) o quando il contratto è essenzialmente o convenzionalmente aleatorio (art. 1469; vendita a termine dei titoli di credito, rendita). Temperamento di buona fede, posto al potere di chiedere la risoluzione è il diritto della parte, contro cui la risoluzione è domandata, di offrire un'equa modificazione delle condizioni del contratto (art. 1467, terzo comma). Non si fa distinzione tra contratti ad esecuzione continuata o periodica e contratti ad esecuzione differita. Infatti, l'ammissibilità della clausola rebus sic stantibus non può farsi ragionevolmente dipendere dalla natura particolare della prestazione periodica o continuata. Anche l'obbligazione a termine è, come quella a prestazione periodica o continuata, un'obbligazione ad esecuzione differita; e sta nel differimento dell'esecuzione, e non nella periodicità o continuità della prestazione, la ragione di una tutela che vuole evitare le dannose conseguenze economiche del sovvertimento dell'equilibrio contrattuale voluto dalle parti: questo sovvertimento può verificarsi, così quando la prestazione deve essere eseguita ad un termine unico, come quando deve essere eseguita a periodi o in continuità. Non si è distinto nemmeno tra contratti a lungo termine e contratti a termine breve. A ben guardare, l'estremo dell'assoluta imprevedibilità dell'evento, su cui si fonda la clausola rebus sic stantibus, si può riconoscere più difficilmente in un contratto a lungo termine, anzichè in un contratto a termine breve: in un contratto del primo tipo (ad esempio, enfiteusi, rendita perpetua, ecc.), le parti non potranno mai dire che non fosse genericamente prevedibile un radicale mutamento della situazione economica, in dipendenza dei molteplici eventi che possono sopravvenire durante il lungo spazio di tempo in cui i contratti stessi devono spiegare il loro effetto. Per converso, quando per l'esecuzione di un contratto è stabilito un termine di breve durata, molto più facile è che non si preveda un avvenimento straordinario, nel tempo che intercede tra l'assunzione della obbligazione e l'adempimento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 665

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1467 · fonte del testo

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