Decreto Cura Italia

Art. 91 cura italia

(Disposizioni in materia ((di)) ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento ((di cui al presente decreto e' sempre valutato)) ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 ((e 1223 del codice civile)), della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.". ((2. All'articolo))

Testo vigente dal 30 aprile 2020

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 91 cura italia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20779/2025

    22 luglio 2025

    In tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) - che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 3 del d.l. n. 6 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 13 del 2020) - ha attribuito al rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 la natura di impedimento non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore a carico del quale erano state imposte, introducendo una presunzione legale di impossibilità non imputabile ad adempiere, concernenti le sole misure previste dall'art. 1 del citato d.l. n. 6 del 2020, limitatamente al tempo in cui sono rimaste in vigore (ovvero fino al 18 maggio 2020).

    Art. 91 cura italia · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16113/2025

    16 giugno 2025

    In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

    Art. 91 cura italia · Art. 1432 c.c. · Art. 1450 c.c. · Art. 1467 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 44 parole tolte, 31 parole aggiunte.

aggiunto: (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con … 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui aggiunto: al presente decreto e' sempre tolto: valutata aggiunto: valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 tolto: c.c. aggiunto: del codice civile, della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.". tolto: - All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,". aggiunto: 2. All'articolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art91 · fonte del testo

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