Art. 21 — Criteri generali

Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

  • a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
  • b)acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
  • c)utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
  • d)disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: 133
  • a)adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
  • b)mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
  • c)quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
  • d)svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 73 Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr autorizzate, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. 73 133 I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. 73 Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target. 73 Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del cliente. 73 I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2026, N. 86)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2026, N. 86)).
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

133

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 6 giugno 2026

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32225/2025

    11 dicembre 2025

    In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo, uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.

    Art. 21

    Rassegna di dicembre 2025, p. 26 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29025/2025

    3 novembre 2025

    CONSOB n. 11522 del 1998 - Sufficienza - Conseguenze sul piano probatorio. Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta, rilasciata dall'investitore, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB, n. 11522 del 1998, di appartenere alla categoria dell'operatore qualificato costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario.

    Art. 21

    Rassegna di novembre 2025, p. 17 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27473/2025

    14 ottobre 2025

    In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.

    Art. 21 · Art. 1218 c.c. · Art. 23 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di ottobre 2025, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14019/2025

    26 maggio 2025

    In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

    Art. 21 · Art. 1453 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 23 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 80 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2026 al 6 giugno 2026. 362 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

… incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. tolto: La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora:

tolto: a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che e' imputabile alla ricerca;

tolto: b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca;

tolto: c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresi' i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca e' addebitata aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2026, N. 86. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2026, N. 86.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art21 · fonte del testo

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