Responsabilità sanitaria

Art. 9 gelli bianco

Azione di rivalsa o di responsabilita' amministrativa L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti puo' essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non e' stato parte del giudizio. In nessun caso la transazione e' opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilita' amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficolta', anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilita' amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare una somma ((pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo)). Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non puo' essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma ((pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo)). Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilita' amministrativa il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne e' stato parte.

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 9 gelli bianco, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11168/2026

    25 aprile 2026

    In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'individuazione del regime normativo applicabile all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - ossia l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che la subordina al riscontro del dolo o della colpa grave in capo al sanitario, ovvero il regime di diritto comune delle obbligazioni solidali, anteriore alla suddetta norma, fondato sul regresso "pro quota" e sulla presunzione di pari contribuzione, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. - occorre aver riguardo al momento in cui si colloca la vicenda generatrice della corresponsabilità solidale, e non, invece, a quello dell'avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento, che costituisce unicamente un presupposto di concreta azionabilità del regresso.

    Art. 9 gelli bianco · Art. 1298 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9949/2026

    17 aprile 2026

    In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017 all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario, rileva unicamente il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione erogata attraverso l'organizzazione della struttura - che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali - indipendentemente dalla qualificazione, in termini contrattuali o aquiliani, della responsabilità del sanitario verso il paziente, atteso che, in tale ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura, ai sensi dell'art. 1228 c.c., con la conseguenza che quest'ultima risponde verso il danneggiato per fatto proprio, mentre nei rapporti interni il sanitario è tenuto nei limiti del dolo o della colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, nonostante la dedotta sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra sanitario e paziente, così subordinando l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendone la ricorrenza nel caso concreto).

    Art. 9 gelli bianco · Art. 1228 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2049 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 27404/2025

    14 ottobre 2025

    In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.

    Art. 9 gelli bianco · Art. 1292 c.c. · Art. 1298 c.c. · Art. 1299 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2017 al 15 febbraio 2018. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare una somma pari al aggiunto: triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivotolto: , moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento … singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al aggiunto: triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivotolto: , moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari