Codice civile

Art. 1374 c.c. — Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1374 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14320/2026

    14 maggio 2026

    Il principio di buona fede oggettiva, nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e come canone di salvaguardia, non ha una portata limitata al momento esecutivo del contratto, ma costituisce, analogamente al dovere di diligenza, criterio legale di determinazione della prestazione che ne forma oggetto, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede esecutiva come fattispecie di inesatto adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando la clausola di un contratto di ormeggio, che prevedeva la possibilità di variazione del posto barca con altro avente "le medesime caratteristiche dimensionali", nel senso che la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche anche qualitative del precedente, aveva ravvisato l'inadempimento nella condotta di sostituzione del posto barca con altro avente caratteristiche qualitative deteriori).

    Art. 1374 c.c. · Art. 1174 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7994/2026

    31 marzo 2026

    In tema di appalti pubblici, l'integrazione contrattuale durante la fase di esecuzione non può tradursi in una modificazione del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dalle condizioni riportate nel bando di gara, risultando altrimenti alterato il risultato della procedura di aggiudicazione, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all'aggiudicatario, restando in tal modo penalizzati i concorrenti che di quelle facilitazioni non abbiano potuto tener conto, quanto nel caso in cui esse appaiano più gravose, non potendo costringersi l'aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell'offerta.

    Art. 1374 c.c. · Art. 1372 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31998/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).

    Art. 1374 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1372 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31677/2025

    4 dicembre 2025

    Nel contratto di vendita di prodotti di costruzione, il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione di prestazione e di apposizione della marcatura CE gravanti sul fabbricante - ex art. 11 del Regolamento UE n.305 del 2011 - costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione contrattuale anche quando la produzione sia avvenuta con il marchio del soggetto che immette i beni sul mercato, giacché l'estensione di quegli obblighi al distributore, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento UE, non esonera il fabbricante dai propri.

    Art. 1374 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1374 · fonte del testo

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