Codice civile

Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti

[1]Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

[2]Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

18 pronunce che riguardano l’art. 2934 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15704/2026

    22 maggio 2026
    • Territori ex italiani

    In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.

    Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 2942 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15489/2026

    21 maggio 2026

    In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

    Art. 2934 c.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 343 c.p.c. · Art. 346 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    30 aprile 2026

    In caso di perizia contrattuale "pura", l'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituisce una condotta (di prolungato adempimento dell'obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo assicurativo benché, a seguito di tempestiva denuncia dell'evento assicurato - una rapina del 20 novembre 2010- si fossero svolte le operazioni peritali di accertamento del danno da parte del tecnico incaricato dall'assicuratore e il procedimento si fosse concluso, senza accordo, con verbale del 25 settembre 2015 e che, dunque, al momento della chiamata di perizia contrattuale, effettuata dall'assicurata il 1° marzo 2017, il termine prescrizionale non fosse ancora decorso).

    Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2952 c.c. · Art. 808-ter c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9343/2026

    13 aprile 2026

    Per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della l. n. 302 del 1998, in deroga a quanto previsto dall'art. 2945, comma 3, c.p.c., l'effetto interruttivo della prescrizione - ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. n. 64 del 1999, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 1999 - rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che ne sia stata la ragione.

    Art. 2934 c.c. · Art. 2945 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli istituti della prescrizione acquisitiva e della prescrizione estintiva, disciplinati promiscuamente dal codice del 1865, vengono nel nuovo codice, in conformità del voto della prevalente dottrina, nettamente distinti, come esige la profonda diversità degli elementi costitutivi e dei rispettivi effetti. La prima - che nel nuovo codice è costantemente designata col termine di usucapione - trova, come modo di acquisto dei diritti reali, la sua disciplina nel libro della proprietà; la seconda - che è designata col solo termine di prescrizione, senz'alcuna aggiunta - trova, come modo di estinzione dei diritti in genere, la sua disciplina nel libro della tutela dei diritti, nel quale hanno pure sede quelle norme di carattere generale che estendono la loro efficacia a entrambi gli istituti. DELLA PRESCRIZIONE. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1196

  • Ho abbandonato la formula del codice del 1865 (art. 2105) che, nel dare una definizione unitaria dell'usucapione e della prescrizione, sembrava estendere - sebbene indubbiamente tale non fosse l'intento della legge - l'usucapione a tutti i diritti, mentre questa è limitata ai diritti reali, e circoscrivere la prescrizione ai diritti di obbligazione. Con formula più propria e meno scolastica, la prescrizione è dall'art. 2934, primo comma, riferita ai diritti in genere. Enunciato il principio che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, occorreva far richiamo alle eccezioni che limitano il principio. Tra queste precipua quella costituita dai diritti sottratti per la loro natura alla disponibilità delle parti: è riservato alla dottrina il compito di elaborare tale categoria e di delinearne l'ambito.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1197

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2934 · fonte del testo

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