Codice di procedura civile

Art. 171-bis c.p.c. — Verifiche preliminari

[1]((Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio.

[2]Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.

[3]Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita' della domanda.

[4]Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonche' il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

[5]Il giudice istruttore provvede con decreto, che e' comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando e' pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.)) 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Terza memoria integrativa

Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 171-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32378/2025

    11 dicembre 2025

    (come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d’ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento. In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

    Art. 171-bis c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 183 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32171/2025

    10 dicembre 2025

    L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).

    Art. 171-bis c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 3 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2024

    Questione infondata
    3 giugno 2024

    È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, prima sez. civ., in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l’udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Il rimettente, nel muovere le censure per violazione dei criteri di delega, evoca oltre all’art. 76 Cost., anche l’art. 77 Cost., parametro inconferente poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge. (Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 171/2023 - mass. 45719; S. 46/2023 - mass. 45418; S. 8/2023 - mass. 45306; S. 259/2022; S. 248/2022 - mass. 45207; S. 198/2021 - mass. 44314).

    Art. 171-bis c.p.c. · Art. 77 cost. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 101 parole tolte, 184 parole aggiunte in 6 capoversi.

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, tolto: il giudice istruttore, entro i successivi quindici giornitolto: , verificata aggiunto: il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittoriotolto: , pronuncia, quando occorre,aggiunto: .

aggiunto: Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo tolto: e terzo comma, 171, terzo comma, aggiunto: comma, 182, 269, secondo comma, tolto: 291 aggiunto: 271, 291, primo comma, e 292, tolto: e indica alle parti aggiunto: primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.

aggiunto: Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione aggiunto: nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita' della domanda tolto: e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.aggiunto: .

tolto: Quando pronuncia i provvedimentiaggiunto: Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma aggiunto: dell'articolo 281-decies, il giudicetolto: , se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

tolto: Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter aggiunto: dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonche' il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

Il tolto: decreto aggiunto: giudice istruttore provvede con decreto, che e' comunicato alle parti costituite a cura della cancelleriaaggiunto: . I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando e' pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art171bis · fonte del testo

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