Art. 410 c.p.c. — Tentativo di conciliazione

[1]((Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

[2]La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

[3]Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

[4]Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

[5]La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

[6]La richiesta deve precisare:

  • 1)nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche' la sede;
  • 2)il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  • 3)il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
  • 4)l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

[7]Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

[8]La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi di dolo e colpa grave)).

Testo vigente dal 24 novembre 2010

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 410 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6404/2026

    18 marzo 2026

    L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi della citata disposizione, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non rivestano la forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che siano intervenute dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.

    Art. 410 c.p.c. · Art. 2113 c.c. · Art. 411 c.p.c. · Art. 185 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 300 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 31008/2025

    26 novembre 2025

    Il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile).

    Art. 410 c.p.c. · Art. 409 c.p.c. · Art. 412 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 110 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 276/2000

    Questione infondata
    13 luglio 2000

    L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 induce a ritenere che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato" comprenda anche l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie sul rapporto di lavoro privato 'ex' art. 409 cod. proc. civ. D'altra parte, la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione 'de quò si ispira a criteri che rendono intrinsecamente ragionevole il limite dell'immediatezza della tutela giurisdizionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 38, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, in quanto, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., avrebbero ecceduto i limiti della delega conferita con il menzionato art. 11, comma 4, lett. g), introducendo un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione. Precedenti: - sent. n. 15/1999, sent. nn. 126 e 163/2000 sui criteri da seguire nell'esame delle leggi di delega finalizzato alla valutazione della conformità ad esse delle normative delegate. L.T.

    Art. 410 c.p.c. · Art. 410-bis c.p.c. · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010. 152 parole tolte, 317 parole aggiunte in 14 capoversi.

Chi intende tolto: proporre aggiunto: propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 tolto: e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve aggiunto: puo' promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o tolto: conferisca mandato, il aggiunto: conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

tolto: La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, pei una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

tolto: Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficioaggiunto: Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro tolto: e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazioneaggiunto: . La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato aggiunto: o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei … effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tolto: su base nazionale aggiunto: a livello territoriale.

tolto: Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore tolto: dell'ufficio aggiunto: della Direzione provinciale del lavoro tolto: e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal tolto: precedente terzo comma.

In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e tolto: di uno aggiunto: almeno un rappresentante dei lavoratori.

tolto: Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere alaggiunto: La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

aggiunto: La richiesta deve precisare:

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche' la sede;

aggiunto: 2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

aggiunto: 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

aggiunto: 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

aggiunto: Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazioneaggiunto: , che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

aggiunto: La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi di dolo e colpa grave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art410 · fonte del testo

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