Decreto ingiuntivo
Opposizione a decreto ingiuntivo
ex art. 645 c.p.c.
Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.
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Prima della notifica e dopo
- Art. 641: l’opposizione si propone nel termine indicato nel decreto, di regola quaranta giorni dalla notificazione; per giusti motivi il termine può essere ridotto fino a dieci giorni o aumentato fino a sessanta, ed è di cinquanta o sessanta giorni se l’intimato risiede all’estero. Il modello non lo calcola.
- Art. 645: l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto e si notifica al ricorrente nei modi dell’art. 638; contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio che contiene il decreto, perché il cancelliere ne prenda nota.
- Citazione: tra la notificazione e l’udienza almeno centoventi giorni liberi, centocinquanta se la notificazione si fa all’estero (art. 163-bis); l’opponente si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione (art. 165). Se l’opposto chiede di anticipare l’udienza, questa va fissata non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire (art. 645, secondo comma).
- Ricorso: il giudice fissa con decreto l’udienza entro cinque giorni dalla designazione; ricorso e decreto si notificano all’opposto a cura dell’opponente, con almeno quaranta giorni liberi prima dell’udienza, sessanta se la notificazione si fa all’estero; l’opposto si costituisce non oltre dieci giorni prima dell’udienza (artt. 281-undecies e 318).
- Art. 647: se l’opponente non si costituisce, il giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto, e l’opposizione non può più essere proseguita.
- Art. 648: se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può concedere in prima udienza l’esecuzione provvisoria del decreto, e deve concederla per le somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. Se ricorrono ragioni di urgenza, l’opposto può chiedere che si decida prima dell’udienza. Art. 649: la sospensione dell’esecuzione provvisoria concessa con il decreto richiede gravi motivi.
- D.lgs. 28/2010, art. 5-bis: nelle materie della mediazione obbligatoria l’onere di presentare la domanda di mediazione grava su chi ha chiesto il decreto; alla prima udienza il giudice provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. L’informativa dell’avvocato sulla mediazione, sottoscritta dall’assistito, va allegata all’atto introduttivo (art. 4, comma 3).
- D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 3: per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il contributo unificato è ridotto alla metà.
- Art. 650: dopo la scadenza del termine l’opposizione è ammessa solo se l’intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, e non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione: il modello non copre questo caso.
- Il modello non calcola termini, interessi né contributo unificato.
Ambito e revisione
Opposizione tempestiva del debitore a un decreto per il pagamento di somme, davanti al tribunale — con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato — o al giudice di pace, con i motivi più frequenti già scritti e le istanze sulla provvisoria esecuzione. L’opposizione tardiva dell’art. 650, i decreti per la consegna di cose, la chiamata di un terzo e le opposizioni in materia di lavoro, previdenza e locazione, che seguono riti speciali, richiedono un adattamento. Non calcola termini, interessi né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, art. 2697 (onere della prova) ↗
- Codice civile, artt. 2934 e 2938 (prescrizione) ↗
- Codice civile, art. 1460 (eccezione d’inadempimento) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5-bis (mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 4 (informativa sulla mediazione) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (dichiarazione di valore) ↗