Lavoro
Memoria difensiva nel rito del lavoro
ex art. 416 c.p.c.
Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.
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Memoria difensiva nel rito del lavoro: termini, decadenze e adempimenti
- Art. 416, primo e secondo comma: il convenuto si costituisce almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, depositando la memoria difensiva; nella memoria devono essere proposte, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. La memoria si deposita e non si notifica: se contiene la riconvenzionale, la notifica al ricorrente, con il nuovo decreto, l’ufficio (art. 418, terzo comma).
- Art. 416, terzo comma: nella stessa memoria il convenuto prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dal ricorrente, propone tutte le difese in fatto e in diritto e indica specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova e i documenti, che deve depositare contestualmente. Art. 115: il giudice pone a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
- Art. 428: l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva, e il giudice la rileva d’ufficio non oltre l’udienza dell’art. 420. Per l’incompetenza per territorio l’art. 38, primo comma, vuole l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente: il modello la chiede sempre.
- Art. 418: con la domanda riconvenzionale il convenuto deve chiedere, nella stessa memoria e a pena di decadenza dalla riconvenzionale, un nuovo decreto di fissazione dell’udienza; fra la proposizione della riconvenzionale e l’udienza non devono decorrere più di cinquanta giorni; decreto e memoria sono notificati al ricorrente a cura dell’ufficio entro dieci giorni, e fra la notificazione e l’udienza devono intercorrere almeno venticinque giorni (settanta e trentacinque giorni se la notificazione si fa all’estero).
- Art. 420, nono, decimo e undicesimo comma: in caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento, il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto; il terzo si costituisce almeno dieci giorni prima dell’udienza con memoria a norma dell’art. 416; alle notificazioni e comunicazioni provvede l’ufficio.
- Art. 420, primo e secondo comma: all’udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione; la mancata comparizione personale o il rifiuto della proposta del giudice senza giustificato motivo sono valutabili ai fini del giudizio; domande, eccezioni e conclusioni già formulate si modificano solo per gravi motivi e previa autorizzazione. Il procuratore che rappresenta la parte deve conoscere i fatti della causa e avere il potere di conciliare o transigere, con procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Art. 420, quinto e settimo comma: il giudice ammette i mezzi di prova già proposti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima; se ne ammette di nuovi, la controparte può dedurre quelli che si rendono necessari, nel termine perentorio di cinque giorni.
- Artt. 2938 e 2969 c.c.: la prescrizione e, fuori della materia sottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza non si rilevano d’ufficio: se non sono eccepite nella memoria, sono perse. Sugli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1966, ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro: verifica la decorrenza prima di eccepirla.
- Art. 6 della l. 604/1966: il licenziamento si impugna a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta; l’impugnazione è inefficace se entro i successivi centottanta giorni non è depositato il ricorso o comunicata la richiesta di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione o l’arbitrato sono rifiutati o manca l’accordo, il ricorso va depositato entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Sull’art. 6 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma nella parte in cui non comprende fra gli atti che salvano l’impugnazione il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa (sentenza n. 212 del 2020), e del primo comma nella parte in cui non esclude l’onere della previa impugnazione per il lavoratore incapace di intendere o di volere, con un termine complessivo di duecentoquaranta giorni (sentenza n. 111 del 2025): verifica entrambe le circostanze prima di eccepire la decadenza.
- Art. 2113 c.c.: rinunzie e transazioni si impugnano entro sei mesi, ma la regola non si applica alle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c.
- Art. 5 della l. 604/1966: l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo spetta al datore di lavoro. Le prove vanno tutte indicate nella memoria. Art. 7 dello Statuto: il modello non verifica che fra la contestazione scritta e il licenziamento siano trascorsi cinque giorni.
- Art. 18, ottavo comma, dello Statuto: i commi dal quarto al settimo si applicano soltanto al datore di lavoro che supera le soglie di dipendenti lì indicate; art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015: sotto le soglie non si applica l’art. 3, comma 2, e le indennità sono dimezzate. Il modello non conta i dipendenti: lo dichiari tu con la casella.
- Art. 14, comma 3, del d.P.R. 115/2002: il convenuto che propone domanda riconvenzionale o chiama in causa un terzo ne fa espressa dichiarazione e versa contestualmente un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta; art. 9, comma 1-bis: nelle cause di lavoro sono soggette al contributo, nella misura ridotta dell’art. 13, comma 3, le parti titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito superiore a tre volte l’importo dell’art. 76.
- Il modello non calcola i termini (dieci giorni prima dell’udienza, decadenze, prescrizione, cinque giorni dalla contestazione), né importi, interessi o contributo unificato.
Ambito e revisione
Memoria con cui il convenuto si costituisce nel rito del lavoro, datore o lavoratore: eccezioni preliminari (incompetenza, rito, legittimazione, decadenze, prescrizione), presa di posizione sui fatti con le parole dell’art. 416, difese sulle domande tipiche, domanda riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e documenti. Non copre l’appello né la difesa delle pubbliche amministrazioni tramite propri dipendenti (art. 417-bis). Non calcola termini, decadenze, prescrizione, importi né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, art. 2697 (onere della prova) ↗
- Codice civile, artt. 2934 e 2938 (prescrizione e non rilevabilità d’ufficio) ↗
- Codice civile, art. 2948 (prescrizione di cinque anni) ↗
- Codice civile, artt. 2964, 2966 e 2969 (decadenza) ↗
- Codice civile, art. 2113 (rinunzie e transazioni) ↗
- Codice civile, art. 2103 (mansioni) ↗
- Codice civile, art. 2119 (recesso per giusta causa) ↗
- L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3, 5 e 6 (giustificato motivo, onere della prova, impugnazione) ↗
- L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 (sanzioni disciplinari) ↗
- L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (tutela in caso di licenziamento illegittimo) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, art. 3 (giusta causa e giustificato motivo) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, art. 9 (piccole imprese) ↗
- D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2 (collaborazioni organizzate dal committente) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (dichiarazione di valore e riconvenzionale) ↗