Art. 168 — Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia

La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 168, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 29923/2025

    12 novembre 2025

    Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, emesso dal pubblico ministero, è un provvedimento di natura giurisdizionale, che produce i suoi effetti giuridici, indipendentemente dalla comunicazione agli interessati, dal giorno in cui viene ad esistenza con la certificazione del suo deposito da parte del cancelliere o del segretario, e non già in corrispondenza della data appostavi dal magistrato che lo ha sottoscritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che, di due decreti di liquidazione dei compensi successivamente emessi, aveva dichiarato efficace il primo, benché privo di certificazione di deposito).

    Art. 168

    Rassegna di novembre 2025, p. 51 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25636/2025

    18 settembre 2025

    Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.

    Art. 168 · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di settembre 2025, pp. 39, 40 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22105/2025

    31 luglio 2025

    In tema di esecuzione forzata, le spese di custodia possono essere soddisfatte, oltre che attraverso l'utilizzo del fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, anche mediante il prelievo diretto da parte del custode dai fondi della procedura esecutiva, se esistenti, fermo restando che le somme così prelevate: a) devono necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dell'ausiliario con decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2022 e vanno formalmente poste a carico del creditore procedente; b) devono essere imputate alla massa passiva di riferimento; c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, in ogni caso, oggetto di rendiconto da parte del custode, soggetto ad approvazione ex artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c. da parte del g.e., al quale compete risolvere eventuali contestazioni al riguardo.

    Art. 168 · Art. 2770 c.c. · Art. 560 c.p.c. · Art. 2782 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 240 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14422/2025

    29 maggio 2025

    Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..

    Art. 168 · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 323 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 149 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art168 · fonte del testo

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