Art. 269 c.p.c. — Chiamata di un terzo in causa

[1]Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

[2]Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto. 171 173

[3]Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione e' notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. 171 173

[4]La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

[5]Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo. 116 171 173 67 72

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 269 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15584/2026

    21 maggio 2026

    La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma - di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica - riserva la legittimazione a sollevare l'eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei cui confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 5 mediazione · Art. 8 mediazione · Art. 106 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 164 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33810/2025

    23 dicembre 2025

    La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 374 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28976/2025

    3 novembre 2025

    Nel rito del lavoro, la domanda avanzata dal resistente nei confronti di altro resistente va qualificata come riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest'ultima, senza che trovi applicazione l'art. 420, comma 9, c.p.c.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 36 c.p.c. · Art. 418 c.p.c. · Art. 420 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 94 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26669/2025

    3 ottobre 2025

    Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 106 c.p.c. · Art. 107 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 76 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 127/2004

    Questione inammissibile
    20 aprile 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, concernente la mancata previsione della fissazione di un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L’ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, essendo intervenuta la decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi. - V. sentenza citata n. 117/2003.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/2003

    Questione inammissibile
    10 aprile 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto. La questione di costituzionalità concernente la natura, ordinatoria o perentoria, del termine di cui alla norma impugnata è, infatti, del tutto priva di rilevanza, dal momento che nei giudizi 'a quibus' il termine per proporre l’istanza di proroga era già scaduto ed i convenuti erano pertanto decaduti dal relativo potere.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 241/2001

    Questione inammissibile
    6 luglio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa. Infatti, risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che la fattispecie concreta concerne la chiamata in causa ad opera di terzo e non dell'originario convenuto, sicché la norma applicabile deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile e, conseguentemente, la questione sollevata con riferimento all'art. 269 risulta priva di rilevanza nel giudizio 'a quò. M. F.

    Art. 269 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art269 · fonte del testo

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