Codice di procedura civile

Art. 189 c.p.c. — Rimessione al collegio

[1]Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a se' l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

  • 1)un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
  • 2)un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  • 3)un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

[2]La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

[3]All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa e' rimessa al collegio per la decisione. 171 173

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF
Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Memoria di replica

Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 189 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10712/2026

    22 aprile 2026

    Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 della l.f., il rito, da coordinarsi con la precedente fase di natura contenziosa e a trattazione camerale, è caratterizzato da una struttura semplificata funzionale alle esigenze di snellezza e celerità, articolandosi in una fase di costituzione delle parti che si esaurisce in un'unica udienza a trattazione orale, nella quale ciascuna parte, secondo una sequenza semplificata, è ammessa a illustrare le proprie difese e a replicare a quelle avverse, senza che la dialettica processuale comporti la facoltà di depositare ulteriori memorie difensive né l'applicabilità degli artt. 189 e 190 c.p.c., restando assicurato il contraddittorio mediante l'interlocuzione orale; ne consegue che non è dovuta la concessione di termini per il deposito di memorie, potendo il giudice, nell'ambito della flessibilità del modello camerale e secondo un temperato principio inquisitorio, acquisire d'ufficio eventuali informazioni per integrare il quadro istruttorio e modulare la scansione procedimentale.

    Art. 189 c.p.c. · Art. 190 c.p.c. · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5814/2026

    15 marzo 2026

    La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni, senza limitarsi al generico richiamo agli atti difensivi, dovendo, in caso contrario, le stesse ritenersi abbandonate, senza che sia possibile riproporle in grado d'appello.

    Art. 189 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 346 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3203/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di rendiconto del curatore, ove sia stata fissata dal giudice delegato l'udienza dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, ult. comma, l.fall., l'omessa o ritardata iscrizione a ruolo della causa non comporta l'estinzione del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, dopo la fissazione dell'udienza collegiale da parte del giudice delegato, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e il processo era stato tempestivamente riassunto dal fallimento ai sensi dell'art. 307, comma 1, c.p.c.).

    Art. 189 c.p.c. · Art. 307 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34651/2025

    29 dicembre 2025

    La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).

    Art. 189 c.p.c. · Art. 190 c.p.c. · Art. 352 c.p.c. · Art. 101 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 266/2014

    Questione inammissibile
    26 novembre 2014

    È manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, relativamente alle cause di competenza collegiale in primo grado, che il giudice possa decidere la causa ai sensi dell'art. 281- sexies . Infatti, nel caso di specie il giudice istruttore non ha quel potere di definire il giudizio che compete unicamente al collegio; di conseguenza soltanto tale ultimo organo sarebbe deputato a fare applicazione del modello decisorio di cui all'art. 281- sexies , cod. proc. civ. Inoltre, la pronuncia richiesta dal giudice a quo sollecita un intervento creativo non costituzionalmente obbligato che assumerebbe il carattere di "novità di sistema" ed è rimesso alle scelte del legislatore. Infatti, l'obiettivo perseguito può essere realizzato attraverso una pluralità di interventi modificativi o integrativi della disciplina processuale vigente, non necessariamente coincidenti con la soluzione prospettata dal rimettente. - In tema di legittimazione del giudice istruttore a sollevare questioni di legittimità costituzionale solo con riferimento a disposizioni di legge che deve applicare per provvedimenti rientranti nella sua competenza, v. le citate ordinanze nn. 552/2000, 295/1996 e 436/1994. - Sulla inammissibilità delle questioni che sollecitino interventi "creativi" della Corte costituzionale, v. le citate decisioni: sentenze nn. 252/2012 e 274/2011, ordinanze nn. 48/2014, 136/2013 e 243/2009.

    Art. 189 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 151 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 72/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    Rientra nella discrezionalità del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, ne' in particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli uffici e della necessità di approntare le strutture necessarie - è contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio respiro, qual'è la legge n. 353 del 1990. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353, contenente "provvedimenti urgenti per il processo civile", sollevata in riferimento all'art. 97 Cost..)

    Art. 189 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 50 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/1984

    Questione inammissibile
    18 aprile 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 101 cpv. Cost., dell'art. 189 c.p.c., in relazione all'art. 119 delle disposizioni di attuazione, nella parte in cui è disposto che la minuta della motivazione redatta dal giudice estensore, prima di essere sottoscritta e depositata, possa venire corretta dal presidente del collegio; ciò in quanto la questione è priva di requisito dell'attuale rilevanza, attinendo al compimento di un atto processuale inserito in una fase procedurale successiva a quella in cui la questione stessa risulta proposta.

    Art. 189 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art189 · fonte del testo

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