Famiglia
Ricorso per separazione giudiziale o divorzio
ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c.
Separazione giudiziale, anche con addebito, divorzio o le due domande insieme: fatti, diritto e conclusioni su figli, casa e assegni già scritti, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.
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Dopo il deposito
- Art. 473-bis.14: entro tre giorni dal deposito il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di prima comparizione, non oltre novanta giorni dal deposito, assegnando al convenuto il termine per costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza. Ricorso e decreto si notificano al convenuto a cura del ricorrente, con almeno sessanta giorni liberi prima dell’udienza (novanta e centoventi se la notifica è all’estero). In caso di urgenza il giudice può abbreviare i termini fino alla metà.
- Art. 473-bis.17: entro venti giorni prima dell’udienza il ricorrente può depositare memoria per prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e, a pena di decadenza, modificare o precisare domande e conclusioni, proporre le domande e le eccezioni conseguenti, indicare prove e produrre documenti; se il convenuto ha chiesto contributi economici, nello stesso termine deve depositare i documenti dell’art. 473-bis.12, terzo comma. Il convenuto replica entro dieci giorni prima, il ricorrente entro cinque per la sola prova contraria.
- Art. 473-bis.19: le decadenze operano solo per le domande su diritti disponibili; le domande e le prove sull’affidamento e sul mantenimento dei figli minori si possono sempre introdurre.
- Art. 473-bis.21: le parti devono comparire personalmente all’udienza, salvo gravi e comprovati motivi; il giudice le sente e tenta la conciliazione. Se il ricorrente non compare e il convenuto costituito non chiede di procedere, il procedimento si estingue.
- Art. 473-bis.18: informazioni o documenti economici inesatti o incompleti sono valutabili ai fini degli artt. 116, secondo comma, 92, primo comma, e 96 c.p.c.
- Divorzio: la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi dall’udienza di comparizione nella separazione giudiziale, sei nella consensuale e negli accordi (art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/1970). Con la domanda cumulata, il divorzio è procedibile solo dopo quel termine e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (art. 473-bis.49).
- Contributo unificato: euro 98 per i procedimenti contenziosi dell’art. 473-bis.47 (art. 13, comma 1, lett. b, d.P.R. 115/2002).
- Il modello non calcola assegni, termini né contributo unificato e non verifica la competenza.
Ambito e revisione
Ricorso per separazione giudiziale, anche con addebito, per divorzio o per le due domande insieme, con domande su figli, casa familiare e assegno, provvedimenti temporanei e urgenti o indifferibili, piano genitoriale e documenti economici. Unioni civili, figli nati fuori dal matrimonio, nullità e ricorsi del pubblico ministero richiedono un adattamento. Non calcola assegni, termini né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.12 (forma della domanda) ↗
- Codice civile, art. 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi) ↗
- Codice civile, art. 151 (separazione giudiziale) ↗
- Codice civile, art. 156 (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali) ↗
- Codice civile, art. 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli) ↗
- Codice civile, art. 337-quater (affidamento a un solo genitore) ↗
- Codice civile, art. 337-sexies (casa familiare) ↗
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3 (casi di divorzio) ↗
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5 (sentenza e assegno) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato) ↗