Legge professionale forense

Art. 13 — Conferimento dell'incarico e compenso

L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ((...)) e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Testo vigente dal 29 agosto 2017

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15450/2026

    20 maggio 2026

    In tema di compensi di avvocato, il sindacato giudiziale sulla validità del patto di quota lite - stipulato nel vigore dell'art. 2233 c.c., come modificato dal d.l. n. 223 del 2006 e anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012 - investe l'adeguatezza e la proporzionalità del compenso pattuito, avuto riguardo al risultato perseguito, alla tariffa di mercato e al valore e alla complessità della lite, dovendosi verificare, in concreto, l'equilibrio causale delle prestazioni alla luce dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007).

    Art. 13 · Art. 1418 c.c. · Art. 2233 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 607/2026

    11 gennaio 2026

    La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa, mentre, ove non concordi con tale dichiarazione, egli è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato.

    Art. 13 · Art. 10 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31618/2025

    4 dicembre 2025

    Il difensore revocato può invocare la speciale solidarietà delle parti nel pagamento degli onorari, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 247 del 2012, a condizione che provi sia la bonaria definizione del giudizio nel triennio antecedente alla revoca senza soddisfazione delle proprie pretese, sia la mancata statuizione del giudice sulle spese, perché il presupposto per l'applicazione della norma è l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche tale pronuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la solidarietà in un caso di rinuncia delle parti al giudizio presupposto, definito con una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere che aveva contestualmente disposto la compensazione delle spese tra la parte assistita dall'avvocato revocato e una delle parti, e "nulla spese" tra la prima e le altre parti).

    Art. 13

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31141/2025

    28 novembre 2025

    "di opinamento" - Attribuzione - Presupposti - Conseguenze. In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, la tassa di opinamento dovuta per il parere del Consiglio dell'Ordine, necessario quando sia richiesta la liquidazione in misura superiore ai massimi tariffari, può essere posta a carico della parte soccombente solo ove il giudice ritenga giustificato il superamento dei massimi; diversamente, la relativa spesa non è rimborsabile, non essendo causalmente riconducibile alla condotta del soccombente.

    Art. 13 · Art. 91 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 122/2016

    Parametro
    30 maggio 2016

    1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2013 al 29 agosto 2017. 2 parole tolte.

… le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; tolto: a richiestaaggiunto: ... e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art13 · fonte del testo

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