Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 39

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso

tributario) promossi con quindici ordinanze emesse il 5 maggio 1981

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto iscritte ai

nn. da 886 a 900 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121, 135, 142, 149 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di

Grosseto, con quindici ordinanze di identico contenuto, emesse il 5

maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del

contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude l'applicabilità

al processo tributario degli artt. da 90 a 97 c.p.c., in riferimento

agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte nella

quale esclude l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (condanna nelle

spese) è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113

della Costituzione, ma è stata già dichiarata non fondata da questa

Corte con la sentenza n. 196 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 24

e 113 della Costituzione; che non vengono addotti nuovi argomenti che

inducano a discostarsi da tale decisione mentre nessuna motivazione è

addotta a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23 della

Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 39, nella parte nella quale esclude l'applicabilità al

processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.,

appare ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria,

secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, era stata

richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento

delle spese processuali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova

disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude

l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95,

96 e 97 c.p.c.;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

- nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario

dell'art. 91 c.p.c., proposta dalla commissione tributaria di secondo

grado di Grosseto, con le ordinanze di cui in epigrafe, in rifornente

agli artt. 3,23,24 e 113 della Costituzione

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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