Art. 31 c.g.c. — Regolazione delle spese processuali
[1]1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
[2]2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilita' amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalita', del dolo o della colpa grave, il giudice non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
[3]3. Il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
[4]4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
[5]5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
[6]6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 7 settembre 2016
