Art. 31 c.g.c. — Regolazione delle spese processuali

[1]1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

[2]2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilita' amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalita', del dolo o della colpa grave, il giudice non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

[3]3. Il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

[4]4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

[5]5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

[6]6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 31 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3447/2026

    16 febbraio 2026

    Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, anche nel regime di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente.

    Art. 31 c.g.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 99 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/2020

    Questione inammissibile
    6 marzo 2020

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e insufficienza della motivazione addotta a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost., del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 31 del d.lgs. n. 174 del 2016, nella parte in cui non consente che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 31, comma 2, cod. giustizia contabile, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giustizia contabile. Il rimettente invoca nei confronti del combinato disposto censurato un'addizione analoga a quella che ha riguardato l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della sentenza n. 77 del 2018, lamentando l'impossibilità di compensare le spese nel giudizio di responsabilità contabile ogniqualvolta sia accertata l'insussistenza di uno dei presupposti della stessa, pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giust. contabile; tuttavia, il rimettente nulla dice circa le ragioni per cui, nel caso di specie, una mera fattispecie di colpa lieve - inidonea a configurare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif., - costituisca ragione grave ed eccezionale tale da giustificare la compensazione suddetta, senza in tal modo illustrare adeguatamente le ragioni per cui l'addizione invocata condurrebbe quantomeno a valutare una pronuncia di compensazione delle spese di lite. In secondo luogo, a differenza del precedente giurisprudenziale invocato, l'intervento auspicato avrebbe un'incidenza ben più profonda e correttiva sul regime delle spese processuali nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, facendo venir meno il divieto di compensazione previsto dall'art. 31, comma 2, cod. giust. contabile in caso di proscioglimento nel merito. Considerata l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite, tale intervento avrebbe richiesto che il rimettente, rifuggendo da petizioni di principio e dalla traslazione dell'impianto argomentativo relativo alla disciplina del giudizio civile, si fosse confrontato adeguatamente con le specifiche caratteristiche di quello di responsabilità davanti alla Corte dei conti e con gli elementi che ne giustificano il regime delle spese, onde eventualmente far emergere quell'irragionevolezza che costituisce il limite alla discrezionalità legislativa, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuto. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanza n. 153 del 2016 ).

    Art. 31 c.g.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art31 · fonte del testo

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