Procedimento semplificato
Ricorso nel procedimento semplificato
ex artt. 281-decies e 281-undecies c.p.c.
Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.
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Prima e dopo il deposito
- Art. 281-undecies, secondo comma: il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione entro cinque giorni dalla designazione; il ricorso e il decreto si notificano al resistente a cura del ricorrente, con almeno quaranta giorni liberi prima dell’udienza, sessanta se la notificazione si fa all’estero. Il resistente si costituisce non oltre dieci giorni prima dell’udienza.
- Art. 281-undecies, primo comma: il ricorso contiene le indicazioni dei nn. 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell’art. 163 e gli avvertimenti sulla costituzione tardiva, sulla difesa tecnica e sul patrocinio a spese dello Stato.
- Art. 281-duodecies: alla prima udienza il giudice, se mancano i presupposti dell’art. 281-decies, primo comma, o se la causa è complessa, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione nel rito ordinario. Se l’esigenza sorge dalle difese della controparte, su richiesta concede termini non superiori a venti giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e indicare prove, e a dieci giorni per replicare.
- Art. 281-terdecies: quando la causa è matura, il giudice decide a norma dell’art. 281-sexies; la sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
- D.lgs. 28/2010: nelle materie dell’art. 5, comma 1, la mediazione è condizione di procedibilità; l’informativa dell’avvocato sulla mediazione, sottoscritta dall’assistito, va allegata all’atto introduttivo (art. 4, comma 3).
- D.P.R. 115/2002, art. 14: il valore, senza interessi, va dichiarato nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
- Il modello non calcola termini, interessi né contributo unificato.
Ambito e revisione
Ricorso introduttivo del procedimento semplificato di cognizione davanti al tribunale, con diritto e conclusioni già scritti per pagamento, risoluzione del contratto e risarcimento da fatto illecito, e la ragione per cui si sceglie il rito. Opposizioni, riti speciali e pluralità di domande richiedono un adattamento. Non calcola termini, interessi né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, art. 1218 (responsabilità del debitore) ↗
- Codice civile, art. 1219 (costituzione in mora) ↗
- Codice civile, art. 1224 (danni nelle obbligazioni pecuniarie) ↗
- Codice civile, art. 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento) ↗
- Codice civile, art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 (mediazione come condizione di procedibilità) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (dichiarazione di valore) ↗