Corte di cassazione · Massimario

Divisione

Voce 071 della classificazione del Massimario

26 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 27 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Divisione ereditaria23 massime
  • Divisione giudiziale3 massime

Massime della Corte di cassazione

26 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16433/2026

    Divisione giudiziale

    In tema di scioglimento di comunione (ordinaria o ereditaria) su immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, l'esistenza di modificazioni edilizie eseguite successivamente alla costruzione e non autorizzate e la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo non impediscono il perfezionamento della divisione, ma possono incidere esclusivamente sul valore dei cespiti interessati, purché vi sia stata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, che l'edificazione è precedente alla data suddetta e tale dichiarazione sia riferibile ai beni oggetto di causa e risulti veritiera.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Invalidità

    Rv. 679165-01Rassegna di maggio 2026, p. 113Art. 713 c.c. · Art. 40 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizieDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15887/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Immobili non divisibili › Non comoda divisibilità

    Attribuzione del bene ex art. 720 c.c. - Domanda - Modalità attuativa della divisione - Effetti.

    Nel giudizio divisorio, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello.

    Rv. 678923-01Rassegna di maggio 2026, p. 106Art. 713 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15716/2026

    Divisione ereditaria › Fatta del testatore

    Clausola testamentaria ex art. 706 c.c. - Divisione - Potere attribuito all'esecutore testamentario - Vincolatività per gli eredi - Esclusione - Fondamento.

    La clausola testamentaria ex art. 706 c.c., con cui viene attribuito all'esecutore testamentario il potere di procedere alla divisione in sostituzione del testatore, non ha carattere vincolante per gli eredi, poiché il richiamo operato all'art. 733 c.c. deve intendersi riferito al solo comma 2, a mente del quale la divisione proposta dalla persona designata dal testatore, che non sia erede o legataria, non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

    Classificata anche sotto: Successioni "mortis causa" › Successione testamentaria

    Rv. 678915-03Rassegna di maggio 2026, p. 98Art. 706 c.c. · Art. 733 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15783/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Collazione ed imputazione › Resa dei conti › Collazione d'immobili › Miglioramenti, spese, deterioramenti

    Art. 748 c.c. - Applicabilità in favore del donatario nudo proprietario - Fondamento.

    In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.

    Rv. 678976-02Rassegna di maggio 2026, p. 100Art. 748 c.c. · Art. 796 c.c. · Art. 983 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15783/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Collazione ed imputazione › Resa dei conti

    Donazione con dispensa da collazione - Effetti - Estensione al valore dei miglioramenti e delle addizioni apportati dal de cuius dopo la donazione - Esclusione.

    Nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 c.c., l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il de cuius abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del de cuius ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa.

    Rv. 678976-03Rassegna di maggio 2026, p. 101Art. 737 c.c. · Art. 748 c.c. · Art. 809 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15622/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Pagamento dei debiti ereditari , esenzione del legatario › Ripartizione tra gli eredi

    Crediti del "de cuius" - Richiesta del coerede in misura integrale o "pro quota" - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione - Fondamento.

    Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.

    Rv. 678285-03Rassegna di maggio 2026, p. 166Art. 727 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 757 c.c. · Art. 1292 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14258/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Stima › Formazione delle porzioni

    Divisione ereditaria - Immobili non comodamente divisibili - “Raggruppamento parziale delle porzioni” - Condizioni.

    Se nell'eredità vi sono uno o più immobili non comodamente divisibili, il giudice della divisione può procedere al "raggruppamento parziale delle porzioni", cioè alla divisione del bene in lotti in cui risultino accorpate più quote che debbano necessariamente rimanere in comunione, solo se sia stata proposta, dai coeredi interessati, espressa e specifica istanza di attribuzione congiunta di più quote.

    Rv. 678279-01Rassegna di maggio 2026, p. 86Art. 720 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11937/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità

    Rendiconto - Funzione - Istanza di rendiconto - Interpretazione in senso ampio - Necessità di una ulteriore domanda volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria - Irrilevanza - Fondamento.

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Collazione ed imputazione › Resa dei conti

    In tema di divisione ereditaria, il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione e la necessità dell'istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, non risultando necessaria a tal fine una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l'incremento della quota, essendo l'imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 677933-01Rassegna di marzo 2026, p. 186Art. 723 c.c. · Art. 1111 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7679/2026

    Divisione ereditaria

    Domanda in primo grado di divisione dell’eredità in base alla legge - Proposizione, nel giudizio di appello, di domanda di divisione dell’eredità sulla base di un testamento olografo - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità di tale domanda - Fondamento - Conseguenze.

    In tema di divisione ereditaria, una volta proposta in primo grado la relativa domanda sulla base della prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e prodotto in giudizio da una parte, anche se non istituita erede nella scheda testamentaria, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera comunque gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa; è, dunque, possibile la richiamata modifica della domanda di divisione, in quanto le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.

    Rv. 677496-01Rassegna di marzo 2026, p. 146Art. 457 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 713 c.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5742/2026

    Divisione ereditaria

    Causa di divisione - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Condizioni e limiti.

    Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.

    Classificata anche sotto: Patrocinio statale

    Rv. 677465-01Rassegna di marzo 2026, p. 124Art. 713 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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