Esecuzione

Opposizione agli atti esecutivi

ex artt. 617 e 618 c.p.c.

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

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Prima del deposito e dopo

  • Art. 617, primo comma: prima dell’esecuzione le opposizioni sulla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono davanti al giudice indicato nell’art. 480, terzo comma, con citazione da notificare nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto.
  • Art. 617, secondo comma: le opposizioni che non è stato possibile proporre prima, e quelle sulla notificazione del titolo e del precetto e sui singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano titolo o precetto, o dal giorno in cui l’atto fu compiuto.
  • Art. 281-decies, terzo comma: prima dell’esecuzione l’opposizione può seguire le forme del procedimento semplificato. L’art. 617 riferisce il termine di venti giorni alla notificazione della citazione: nella forma del ricorso verifica come rispettarlo.
  • Art. 618: il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza e il termine perentorio per notificare ricorso e decreto e, nei casi urgenti, dà i provvedimenti opportuni; all’udienza dà i provvedimenti indilazionabili o sospende la procedura, e fissa il termine perentorio per il merito, con i termini a comparire ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile, come quella sulle opposizioni proposte prima dell’esecuzione.
  • Art. 624, ultimo comma: se la procedura è sospesa e il merito non è introdotto nel termine assegnato, il processo esecutivo si estingue.
  • D.P.R. 115/2002, art. 13: per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo unificato è di euro 168.
  • Il modello non calcola i termini.

Ambito e revisione

Opposizione ai vizi formali del titolo esecutivo e del precetto, delle loro notificazioni e dei singoli atti di esecuzione: prima dell’esecuzione con citazione o ricorso nel procedimento semplificato, dopo con ricorso al giudice dell’esecuzione. Il termine di venti giorni è perentorio e il modello non lo calcola; gli atti del giudizio di merito dopo la fase davanti al giudice dell’esecuzione richiedono un adattamento.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

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