Famiglia
Comparsa del convenuto nel procedimento di famiglia
ex art. 473-bis.16 c.p.c.
Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.
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Prima del deposito
- Art. 473-bis.14: la costituzione deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza; oltre il termine si incorre nelle decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c., che operano solo per le domande su diritti disponibili (art. 473-bis.19). La difesa tecnica è obbligatoria.
- Art. 473-bis.16: la comparsa contiene le indicazioni dell’art. 167 e dell’art. 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, anche a pena di decadenza: altri procedimenti, documenti economici, piano genitoriale se ci sono figli minori. Art. 473-bis.48: i documenti economici vanno sempre allegati.
- Art. 473-bis.17: entro dieci giorni prima dell’udienza il convenuto può depositare un’ulteriore memoria per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, proporre le eccezioni conseguenti alle difese del ricorrente, indicare prove e produrre documenti.
- Art. 473-bis.21: le parti devono comparire personalmente all’udienza, salvo gravi e comprovati motivi; il giudice le sente e tenta la conciliazione.
- Il modello non calcola termini, assegni né somme.
Ambito e revisione
Costituzione del convenuto nella separazione giudiziale o nel divorzio, con presa di posizione sui fatti, incompetenza, contestazione dell’addebito, domande riconvenzionali su figli, casa e assegno, piano genitoriale e documenti economici. Non calcola termini, assegni né somme.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.16 (costituzione del convenuto) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.12 (forma della domanda) ↗
- Codice civile, art. 151 (separazione giudiziale) ↗
- Codice civile, art. 156 (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali) ↗
- Codice civile, art. 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli) ↗
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5 (sentenza e assegno) ↗