Art. 418 c.p.c. — Notificazione della domanda riconvenzionale

[1]Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

[2]Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni.

[3]Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.

[4]Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

[5]Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 418 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/2023

    Questione infondata
    11 aprile 2023

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

    Art. 418 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/1978

    Questione infondata
    10 maggio 1978

    a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 421, 423 e 431 cod. proc. civ. sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal pretore di Roma…

    Art. 421 c.p.c. · Art. 423 c.p.c. · Art. 431 c.p.c. · Art. 414 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/1977

    Questione infondata
    14 gennaio 1977

    Anche nel nuovo rito del lavoro, così come nel processo ordinario, per il simmetrico rovesciamento della posizione delle parti che si verifica in seguito alla proposizione di domanda riconvenzionale, la disciplina dell'attività difensiva dell'attore, nei riguardi della riconvenzionale, in mancanza di una specifica completa regolamentazione, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalità che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attività processuale del convenuto rispetto alla domanda principale. Con specifico riguardo al rito del lavoro, ciò equivale a dire che l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri e, correlativamente, incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento è, per il convenuto in riconvenzione, non già l'udienza fissata ex art. 415, bensì la nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art. 418. Pertanto non è fondata, nei confronti dello stesso articolo 418, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sull'erroneo presupposto della non equiparabilità di tali posizioni. Ed è anche infondata la questione, proposta in base allo stesso erroneo presupposto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) per pretesa violazione del diritto di difesa dell'attore, nella parte in cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta, subordinano la sua attività defensionale alle condizioni stabilite per l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.

    Art. 414 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 87 parole tolte, 164 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Copia del ricorso e del decreto del presidente e' notificata a cura del cancelliere alle parti interessate e comunicata al pubblico ministero. A questo e' anche comunicato il processo verbale di cui all'articolo 415 secondo comma col decreto del presidenteaggiunto: Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

aggiunto: Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni.

tolto: Un estratto del ricorso o del processo verbale col decreto del presidente e' pubblicato a cura del cancelliere, e senza spese, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, se la controversia interessa datori di lavoro o lavoratori di una sola provincia, altrimenti nella Gazzetta Ufficiale del Regnoaggiunto: Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.

aggiunto: Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

aggiunto: Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art418 · fonte del testo

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