Art. 283 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

[1]Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti. 171 173

[2]L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilita'. 171 173

[3]Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. 134 171 173 173

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

L. 12 novembre 2011, n. 183

134

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 283 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10925/2026

    24 aprile 2026

    L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 351 c.p.c. · Art. 83 cura italia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 272 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    25 febbraio 2026

    La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

    Art. 283 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 351 c.p.c. · Art. 352 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16077/2025

    16 giugno 2025

    La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

    Art. 283 c.p.c. · Art. 348-ter c.p.c. · Art. 436-bis c.p.c. · Art. 668 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13432/2025

    20 maggio 2025

    L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 137 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 105/2004

    Questione inammissibile
    1 aprile 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell’applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quò.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 373 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 630 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art283 · fonte del testo

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