Lavoro

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Ossatura normativaVersione 0.1

Prepara il tuo atto

Compila i campi passo per passo: ognuno indica la norma che lo richiede. L’anteprima si aggiorna durante la compilazione; Word e PDF riprendono lo stesso contenuto.

Compila online

Preferisci partire dal modello vuoto?

Scarica lo schema con i segnaposto da completare.

Generazione sul tuo dispositivo.

Impugnazione del licenziamento: termini e adempimenti

  • Art. 6 della l. 604/1966: il licenziamento si impugna a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (o dei motivi, se non contestuali), con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, anche attraverso l’organizzazione sindacale. L’impugnazione è inefficace se entro i successivi centottanta giorni non è depositato il ricorso o comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato; se questi sono rifiutati o manca l’accordo per espletarli, il ricorso va depositato entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
  • Art. 6, note della Corte costituzionale: con la sentenza n. 212 del 2020 basta, entro i centottanta giorni, anche il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa; con la sentenza n. 111 del 2025, se il lavoratore era incapace di intendere o di volere alla ricezione della comunicazione o durante i sessanta giorni, non opera l’onere della previa impugnazione e il licenziamento si impugna entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione con il ricorso, anche cautelare, o con la richiesta di conciliazione o arbitrato.
  • Art. 415: il ricorso si deposita con i documenti indicati; il giudice fissa l’udienza con decreto entro cinque giorni, e fra deposito e udienza non devono passare più di sessanta giorni. Ricorso e decreto si notificano entro dieci giorni dalla pronuncia del decreto, con almeno trenta giorni fra notificazione e udienza (quaranta se la notificazione è all’estero).
  • Art. 441-bis: con la domanda di reintegrazione la causa ha trattazione prioritaria; il giudice può ridurre i termini fino alla metà, fermi i venti giorni fra notificazione e udienza, e il termine di costituzione del convenuto si dimezza. All’udienza dispone la trattazione congiunta o la separazione delle domande connesse e riconvenzionali, concentrando istruttoria e decisione sulla reintegrazione.
  • Art. 441-quater: la nullità del licenziamento discriminatorio si fa valere con ricorso ex art. 414 o, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali; la domanda proposta in una forma preclude di agire poi con rito diverso per la stessa domanda.
  • Art. 416: il datore si costituisce almeno dieci giorni prima dell’udienza, con le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio a pena di decadenza. Art. 420: le parti compaiono personalmente; il giudice tenta la conciliazione e formula una proposta, e il rifiuto senza giustificato motivo è valutabile ai fini del giudizio.
  • Art. 410: il tentativo di conciliazione è facoltativo; la comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende ogni termine di decadenza per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi.
  • Revoca: se il datore revoca il licenziamento entro quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con la retribuzione del periodo precedente, e le tutele non si applicano (art. 5 del d.lgs. 23/2015; art. 18, decimo comma, dello Statuto).
  • Art. 6 del d.lgs. 23/2015: per gli assunti dal 7 marzo 2015 il datore può offrire, entro i termini dell’impugnazione stragiudiziale e in una delle sedi dell’art. 2113, quarto comma, c.c. e dell’art. 76 del d.lgs. 276/2003, l’importo dell’offerta di conciliazione con assegno circolare; l’accettazione dell’assegno in quella sede comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione, anche se già proposta.
  • Dopo la sentenza di reintegrazione il rapporto si intende risolto se il lavoratore non riprende servizio entro trenta giorni dall’invito del datore, salvo che abbia chiesto l’indennità di quindici mensilità: la richiesta va fatta entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito, se anteriore (art. 2, commi 1 e 3, del d.lgs. 23/2015; art. 18, primo e terzo comma, dello Statuto).
  • Art. 431: le sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti dell’art. 409 sono provvisoriamente esecutive, e all’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
  • Contributo unificato: nelle controversie individuali di lavoro non è dovuto da chi ha un reddito imponibile non superiore a tre volte l’importo dell’art. 76; oltre, è dovuto nella misura ridotta alla metà dell’art. 13, comma 3 (art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002). Il valore va dichiarato nelle conclusioni (art. 14).
  • Il modello non copre i licenziamenti collettivi, i dirigenti, il pubblico impiego, il socio di cooperativa (art. 441-ter), il superamento del comporto e l’inidoneità fisica o psichica.
  • Il modello non calcola i termini di decadenza, l’anzianità, le mensilità, le indennità, gli interessi, la rivalutazione né il contributo unificato: le date e le misure vanno verificate sul caso.

Ambito e revisione

Ricorso del lavoratore subordinato privato che impugna il licenziamento davanti al giudice del lavoro, con la trattazione prioritaria dell’art. 441-bis: regime del d.lgs. 23/2015 o dell’art. 18 dello Statuto, dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per giustificato motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, e le tutele graduate come le prevede il testo vigente. Non copre licenziamenti collettivi, dirigenti, pubblico impiego, soci di cooperativa, comporto, inidoneità e il rito cautelare. Non calcola termini, mensilità né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari