Art. 86 c.p.c. — Difesa personale della parte
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
