Codice di procedura civile

Art. 86 c.p.c. — Difesa personale della parte

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Ricorso nel procedimento semplificato

Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 86 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2702/2026

    7 febbraio 2026

    Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.

    Art. 86 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 377 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33758/2025

    23 dicembre 2025

    L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

    Art. 86 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27802/2025

    17 ottobre 2025

    L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.

    Art. 86 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26431/2025

    30 settembre 2025

    Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).

    Art. 86 c.p.c. · Art. 82 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art86 · fonte del testo

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