Art. 1709 c.c. — Presunzione di onerosità

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1709 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24699/2026

    18 agosto 2026

    Le Sezioni Unite civili, risolvendo un contrasto insorto all’interno della giurisprudenza della Corte, hanno affermato il principio secondo cui la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c., sicchè la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto. Al contempo, le Sezioni Unite hanno precisato che tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d’ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.

    Art. 1709 c.c. · Art. 91 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8426/2026

    3 aprile 2026

    In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 - vigente temporis - comma 1, c.c. non assume la qualità di ausiliario del giudice, ma quella di mandatario dei condomini, sicché il rapporto è di natura contrattuale, con obbligo di rendiconto verso l'assemblea e compenso regolato dall'art. 1709 c.c., previa autonoma pattuizione; ne consegue che non può attribuirsi all'approvazione del bilancio preventivo valore di proposta contrattuale nei confronti dell'amministratore, attesa l'autonomia tra la delibera di conferma e retribuzione e quella di approvazione del preventivo ex art. 1135, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva desunto l'accordo sul compenso dall'approvazione di un bilancio preventivo recante una voce "a titolo di spesa per l'amministrazione del condominio" e dal mancato dissenso dell'amministratore in proposito all'atto della nomina, avvenuta peraltro svariati mesi dopo l'approvazione del suddetto preventivo).

    Art. 1709 c.c. · Art. 1129 c.c. · Art. 1135 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 151 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6949/2026

    23 marzo 2026

    La nomina di un consulente di parte fa presumere che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c., con la conseguenza che la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dalla dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia stato altrimenti estinto.

    Art. 1709 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 201 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 224 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14428/2025

    29 maggio 2025

    In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione).

    Art. 1709 c.c. · Art. 1129 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 2233 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 148 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1709 · fonte del testo

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