Art. 1296 c.c. — Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1296 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.
Art. 1296 c.c. · Art. 1298 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 133 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1296 · fonte del testo
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