Cautelari

Ricorso per sequestro conservativo

ex artt. 671 e 669-bis c.p.c.

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

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Prima del deposito e dopo

  • Art. 669-ter: prima della causa il ricorso va al giudice competente a conoscere del merito; depositato il ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, che designa il magistrato. L’atto motiva la competenza del tribunale come giudice del merito (primo comma), con il criterio di territorio scelto. Il secondo comma manda al tribunale la domanda il cui merito spetterebbe al «conciliatore» (così ancora il testo della norma): se la causa di merito è di competenza del giudice di pace (art. 7), il modello non stabilisce come si legga quel comma, e la motivazione sulla competenza va riscritta. Art. 669-quater: a causa pendente davanti al tribunale va all’istruttore, o al presidente se l’istruttore non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto.
  • Art. 28: la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che, fra gli altri, per i casi di procedimenti cautelari. Il modello non stabilisce come questa regola si combini con il rinvio dell’art. 669-ter al giudice competente per il merito quando il contratto indica un foro: va valutato sul caso.
  • Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
  • D.P.R. 115/2002, artt. 13, comma 3, e 14: chi deposita il ricorso introduttivo paga contestualmente il contributo unificato, ridotto alla metà per i processi speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile (il sequestro sta nel libro IV, titolo I, capo III); il valore, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo. Art. 13, comma 6: se manca la dichiarazione di cui all’art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Art. 13, comma 3-bis: se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo, il contributo è aumentato della metà. Art. 30: chi deposita il ricorso introduttivo anticipa, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio. Art. 14, comma 3.1: fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge. Il modello non stabilisce se contributo e anticipazione siano dovuti per il ricorso proposto in corso di causa, né calcola il contributo.
  • Art. 669-sexies: il giudice provvede con ordinanza, sentite le parti. Se provvede con decreto senza sentire la controparte, fissa l’udienza entro un termine non superiore a quindici giorni e assegna un termine perentorio non superiore a otto giorni per notificare ricorso e decreto; i termini sono triplicati se la notificazione va fatta all’estero. All’udienza conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza.
  • Art. 170, primo comma: dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. A causa pendente, se il resistente è costituito, l’atto indirizza la relata al suo difensore.
  • Art. 675: il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Il modello non calcola il termine.
  • Art. 678: il sequestro sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. Presso terzi il sequestrante, con l’atto di sequestro, cita il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo per rendere la dichiarazione dell’art. 547 (che, nel testo vigente, il terzo rende a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata); il giudizio sull’accertamento dell’obbligo del terzo resta sospeso fino all’esito di quello sul merito, salvo che il terzo chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi. Queste parole dell’art. 678 non coincidono con le regole oggi dettate per il pignoramento presso terzi (art. 543: citazione del debitore e invito al terzo a comunicare la dichiarazione entro dieci giorni; art. 26-bis, secondo comma: giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede): davanti a quale giudice formare l’atto di sequestro presso terzi il modello non lo stabilisce.
  • Art. 679: il sequestro sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati; per la custodia dell’immobile si applica l’art. 559.
  • Artt. 2683 e 2693 c.c.: quando il sequestro ha per oggetto navi o galleggianti, aeromobili o autoveicoli iscritti nei rispettivi registri, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo deve essere trascritto, dopo la notificazione, per gli effetti disposti dall’art. 2906 c.c.
  • Art. 669-octies, primo, secondo e terzo comma: se il sequestro è concesso prima della causa, l’ordinanza fissa un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per iniziare il giudizio di merito; se non lo fissa, il termine è di sessanta giorni. Decorre dalla pronuncia dell’ordinanza, se avvenuta in udienza, o altrimenti dalla sua comunicazione. Il sequestro non è fra i provvedimenti che il sesto comma esonera dall’inizio del merito.
  • Art. 669-novies: il sequestro perde efficacia se il giudizio di merito non è iniziato nel termine o, dopo l’inizio, si estingue; se non è versata la cauzione imposta dal giudice; se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
  • Artt. 669-septies e 669-octies: il giudice della cautela provvede sulle spese quando, prima della causa, rigetta la domanda o si dichiara incompetente (art. 669-septies, secondo comma) o quando emette un provvedimento anticipatorio (art. 669-octies, settimo comma). Per il sequestro accolto le conclusioni del modello chiedono le spese con la decisione di merito.
  • Art. 669-terdecies: contro l’ordinanza che concede o nega il sequestro è ammesso reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore; contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
  • Art. 669-decies: salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente (e l’istante deve provare il momento in cui ne è venuto a conoscenza); quando il giudizio di merito non è iniziato o è stato dichiarato estinto, revoca e modifica, esaurita l’eventuale fase del reclamo, si chiedono al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare. Art. 684: il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
  • Art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att.: il sequestro si converte in pignoramento quando il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. Il sequestrante deve depositarne copia presso il giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’art. 498; se oggetto del sequestro sono beni immobili deve inoltre chiedere, nello stesso termine perentorio, l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell’art. 679.
  • Art. 96, secondo comma: se il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui il sequestro è stato eseguito, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni il creditore che ha agito senza la normale prudenza.
  • D.lgs. 28/2010, art. 5, comma 5: lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Se la controversia rientra fra le materie del comma 1, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio (comma 2): va valutato per la causa di merito.
  • Il modello non calcola termini, somme, interessi né contributo unificato, non verifica la pignorabilità dei beni indicati e non attesta notificazioni eseguite.

Ambito e revisione

Ricorso al tribunale per il sequestro conservativo dei beni mobili, degli immobili e dei crediti del debitore, prima della causa di merito o a causa pendente in primo grado, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni da sequestrare, la somma fino alla cui concorrenza si chiede e l’eventuale decreto senza contraddittorio. Non copre il sequestro giudiziario (art. 670) né quello liberatorio (art. 687), il sequestro contro il terzo acquirente (art. 2905, secondo comma, c.c.), le domande in pendenza dei termini di impugnazione o in appello, le cause devolute ad arbitri o a un giudice straniero. Non calcola somme, interessi, termini né contributo unificato, e non verifica la pignorabilità dei beni indicati.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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