Art. 133 — Pagamento in favore dello Stato

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 133, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32204/2025

    10 dicembre 2025

    In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.

    Art. 133 · Art. 1296 c.c. · Art. 1298 c.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 100 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/2024

    Questione infondata
    19 aprile 2024

    Quando il rimettente omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con un dato parametro costituzionale – risultando questo, pertanto, evocato in maniera generica e assertiva – la relativa questione è dichiarata inammissibile per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’ordinanza di rimessione è tutta incentrata sulla considerazione per cui si sarebbe in presenza di un’obbligazione di natura tributaria, mentre omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro evocato). (Precedente: S. 161/2023 - mass. 45736).

    Art. 133 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 133 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 23 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 204/2013

    Questione inammissibile
    18 luglio 2013

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dell'onere del patrocinio gratuito in favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna irrogata ai sensi del suddetto art. 96, terzo comma, in ipotesi di responsabilità aggravata. Il giudice rimettente, infatti, ha compiuto una ricostruzione incompleta e imprecisa del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di rilevanza della questione.

    Art. 96 c.p.c. · Art. 133 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art133 · fonte del testo

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