Codice di procedura civile

Art. 15 c.p.c. — Cause relative a beni immobili

[1]((Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.

[2]Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

[3]Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile)).

Testo vigente dal 29 novembre 1984

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 15 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25275/2025

    16 settembre 2025

    In tema di liquidazione dei compensi di avvocato, se sono proposte più domande - alcune di valore indeterminabile e altre di valore determinato -, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile solo laddove l'applicazione del relativo scaglione tariffario consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello scaglione relativo al cumulo delle domande di valore determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte di una domanda di valore determinato, relativa all'accertamento della violazione delle distanze nelle costruzioni, ed una di valore indeterminabile, consistente nell'azione di rivendica della proprietà - aveva liquidato il compenso in base al valore dimostratosi più elevato in rapporto ai due scaglioni presi in considerazione).

    Art. 15 c.p.c. · Art. 10 c.p.c. · Art. 90 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20033/2025

    18 luglio 2025

    Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore delle controversie in materia di prelazione urbana, avendo la relativa domanda natura reale in considerazione del possibile esercizio dell'azione di riscatto ex art. 39 l. n. 392 del 1978, si determina ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., moltiplicando per duecento la rendita catastale.

    Art. 15 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 38 Legge sull’equo canone · Art. 39 Legge sull’equo canone

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984. 38 parole tolte, 60 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il valore delle cause relative a beni immobili tolto: si determina moltiplicando per duecento il tributo diretto verso lo Stato: quello delle aggiunto: e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteutatolto: , moltiplicando il tributo per cento; quello delleaggiunto: ; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'tolto: , moltiplicando per cinquanta il tributo gravante sul fondo servente.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume tolto: da quello aggiunto: dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se tolto: l'immobile non e' sottoposto a tributo aggiunto: per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto tolto: risulta aggiunto: emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art15 · fonte del testo

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